Regolarizzazione lavoratori, le istruzioni per aprire le posizioni assicurative INAIL

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Regolarizzazione lavoratori: dall'INAIL i chiarimenti per i datori di lavoro dei settori della pesca e dell'industria alimentare, obbligati ad aprire le posizioni assicurative presso l'Istituto. Nella circolare n. 20 del 9 luglio 2021 tutte le istruzioni per eseguire le denunce di iscrizione e variazione.

Regolarizzazione lavoratori, le istruzioni per aprire le posizioni assicurative INAIL

Regolarizzazione lavoratori: dall’INAIL arrivano le istruzioni per i datori di lavoro tenuti all’apertura delle posizioni assicurative presso l’Istituto.

È la circolare numero 20 del 9 luglio 2021 a fare il punto sugli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti obbligati che, in buona sostanza, sono i datori di lavoro operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e nel comparto delle attività manifatturiere alimentari e delle bevande.

Lo stesso Istituto ricorda, infatti, che per i datori di lavoro agricolo e di lavoro domestico i contributi a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riscossi non dall’INAIL, ma dall’INPS in forma unificata.

Regolarizzazione lavoratori, le istruzioni per aprire le posizioni assicurative INAIL

La circolare dell’INAIL numero 20 fornisce le istruzioni per l’apertura delle posizioni assicurative INAIL - e non INPS - ai fini di regolarizzazione che devono seguire i datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Istituto.

In particolare, le indicazioni riguardano i datori di lavoro che hanno sanato rapporti subordinati grazie all’apposita procedura introdotta dall’art. 103 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34.

Coloro che hanno regolarizzato, dal 1° giugno al 15 agosto 2020, rapporti di lavoro subordinato riferiti ad uno dei codici ATECO indicati nell’elenco allegato al Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020 e accluso alla circolare, devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di variazione del rischio.

Sul punto, il documento di prassi fornisce le seguenti istruzioni:

  • il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online;
  • il datore di lavoro che è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’INAIL;
  • se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, a patto sempre che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione siano dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Regolarizzazioni posizioni INAIL, istruzioni per le denunce di iscrizione e variazione

Il documento di prassi, dell’INAIL riepiloga anche quali sono le modalità di compilazione delle denunce da trasmettere.

Ecco, quindi, che nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione devono essere specificate rispettivamente quale data di inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione i seguenti termini temporali:

  • il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
  • il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con cittadini extra UE;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extra UE.

Nel caso, poi, non abbia già provveduto a presentare tali denunce, il datore di lavoro obbligato dovrà farlo entro l’8 agosto di quest’anno, ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Infine, l’Istituto ribadisce che in ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, che sia per causa di forza maggiore o meno, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.

INAIL - circolare numero 20 del 9 luglio 2021
Scarica la circolare su articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Emersione di rapporti di lavoro”. Chiarimenti.

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