Autoliquidazione INAIL 2020-2021: scadenze, istruzioni e novità

Eleonora Capizzi - Dichiarazioni e adempimenti

Autoliquidazione INAIL 2020-2021, le scadenze e le indicazioni per i datori di lavoro. Le istruzioni operative del 31 dicembre 2020 riepilogano le date da segnare in calendario nei prossimi mesi.

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: scadenze, istruzioni e novità

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: l’Istituto il 31 dicembre 2020 ha pubblicato il documento dove sono indicate le scadenze e le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per l’anno appena iniziato.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono quella del 16 febbraio 2021, scadenza per il versamento del premio in autoliquidazione in un’unica soluzione o della prima rata, ed il 1° marzo 2021, scadenza per presentare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021.

I datori di lavoro, che presumono di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020, devono comunicarlo entro il 16 febbraio.

Il documento INAIL cita inoltre la nuova sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche, disposte nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I chiarimenti operativi sulle novità previste dalla Legge di Bilancio saranno forniti con una successiva nota.

Autoliquidazione INAIL 2019-2020: le scadenze importanti

Nell’istruzione operativa del 31 dicembre 2020 l’INAIL fornisce le scadenze e le istruzioni per l’autoliquidazione 2020-2021.

Documento Inail 31 dicembre 2020 istruzioni operative autoliquidazione 2020-2021
Documento dell’Inail del 31 dicembre 2020 con le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2020-2021

I termini degli adempimenti sono concentrati principalmente nelle giornate del:

  • 16 febbraio 2021, termine entro cui deve essere versato il premio in unica soluzione o la prima rata;
  • 1° marzo 2021, termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020.

I pagamenti, secondo quanto evidenziato dall’INAIL, possono essere effettuati in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali dello stesso importo ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente attraverso i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Nel caso di pagamento rateale, si applica il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, che è pari allo 0,59%.

Ecco un riepilogo presentato in tabella delle scadenze e del coefficiente con cui calcolare l’ammontare delle rate successive alla prima, con menzione anche dell’ultimo giorno utile entro cui effettuare i pagamenti nei casi in cui il termine cada in giorni festivi.

RateData scadenzaData utile per il pagamentoCoefficienti interessi
16 febbraio 2021 16 febbraio 2021 0
16 maggio 2021 17 maggio 2021 0,00143863
16 agosto 2021 20 agosto 2021 0,00292575
16 novembre 2021 16 novembre 2021 0,00441288

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: le riduzioni dell’assicurazione

L’INAIL, nel documento del 31 gennaio, riepiloga, a legislazione vigente le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2020/2021:

  • Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
  • Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
    lavoratori in congedo (PAT)
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
  • Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
    proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Rimandando alle istruzioni INAIL per una disamina completa, analizziamo di seguito alcune delle agevolazioni previste.

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: incentivi per il sostegno a maternità, paternità e congedo

Come l’anno scorso, per l’autoliquidazione 2020-2021 sono previsti incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo.

La misura è prevista per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo.

La riduzione che si applica è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore in congedo e si applica sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.

E ancora, per ricevere la riduzione bisogna indicare il “Tipo” codice “7” nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto” e gli importi per cui si chiede il beneficio.

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: riduzione cooperative agricole

Un’altra riduzione del premio prevista è quella per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per cui compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.

Autoliquidazione INAIL 2020-2021: riduzione per l’assunzione di disoccupati

Sono poi previsti, come anticipato, incentivi per le assunzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge numero 92 del 28 giugno 2012,
che vedono un dimezzamento del premio per i dodici mesi successivi all’assunzione.

I soggetti interessati, i quali devono essere stati assunti con contratto di lavoro dipendente successivamente al 1° gennaio 2013, devono avere un’età inferiore ai 50 anni ed essere disoccupati da più di un anno.

Qualora il contratto venga successivamente trasformato in uno a tempo indeterminato, l’incentivo vale anche per i sei mesi successivi.

Riduzioni queste, per il periodo di diciotto mesi, che riguardano anche le assunzioni di donne, senza vincolo di età e prive di occupazione da almeno sei mesi, residenti in regioni per cui possono essere richiesti i finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Non c’è invece vincolo legato al territorio per donne senza occupazione da più di 24 mesi.

I datori di lavoro, in questo caso, avranno l’onere di indicare le somme delle retribuzioni e il codice relativo, ovvero da H a Y come indicato nella tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti che si trova all’interno dell’apposita guida INAIL.

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