Regime forfettario, se il libero professionista opera anche in modo autonomo ed emette fatture al proprio datore di lavoro, che ha solo un ruolo di “intermediario”, non scatta la causa ostativa. Ci sono casi che richiedono flessibilità, come dimostra la risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 401 del 2019.
Regime forfettario, il contribuente che opera anche come libero professionista e ha la necessità di emettere fatture al proprio datore di lavoro, che non è il beneficiario delle prestazioni e assume solo un ruolo di “intermediario”, può applicare la tassazione agevolata.
Ci sono casi particolari in cui non scatta la causa ostativa legata all’attività prevalente: nella risposta all’interpello numero 401 del 9 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate mostra il suo volto più flessibile.
Come di consueto, l’occasione per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico che vede coinvolti una terapista dell’età evolutiva che opera come dipendente e libera professionista, la cooperativa per la quale lavora e la famiglia del bambino che segue.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 401 del 9 ottobre 2019
- Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.
Regime forfettario, le fatture al datore di lavoro non sono tutte uguali
La terapista ha una doppia attività:
- è dipendente di una cooperativa per cui svolge attività educative e di mediazione della relazione presso alcuni istituti scolastici dell’infanzia, primari e secondari.
- opera come libera professionista svolgendo prestazioni domiciliari di riabilitazione neuropsicomotoria per alcuni minori affetti da disturbi dello spettro autistico.
I dubbi sulla possibile applicazione del regime forfettario nascono dal lavoro che svolge con un bambino, ricoprendo entrambi i ruoli: lo segue sia a scuola in qualità di lavoratrice dipendente della cooperativa, che in forma autonoma a casa.
Dal momento che i genitori del minore hanno presentato ricorso contro l’Agenzia per la tutela della salute locale per il pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino, il giudice ha obbligato l’ATS a provvedere alle spese.
Il provvedimento ha cambiato i rapporti tra la professionista, i genitori e la cooperativa: l’ente, infatti, per le attività di riabilitazione del bambino, ha stipulato un contratto con la cooperativa per cui la terapista lavora.
Nel contesto che si è creato, la contribuente che si è rivolta all’amministrazione finanziaria per chiarimenti continua a svolgere il lavoro domiciliare in modo autonomo, ma emette fatture al datore di lavoro e non più direttamente ai genitori.
Da qui nasce il timore di non poter rientrare più nel regime forfettario per la causa ostativa legata all’attività prevalentemente svolta nei confronti del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d)-bis della legge n. 190/2014.
Con la risposta all’interpello numero 401 del 9 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera all’applicazione della tassazione agevolata. E argomenta:
“Non si ravvisano artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo nei confronti del medesimo datore di lavoro; invero, nel caso in esame un’attività di lavoro autonomo svolta nei confronti di soggetti privati e a loro carico continua ad essere svolta sempre nei confronti di soggetti privati, ma a carico dell’ente pubblico per il tramite della cooperativa, datrice di lavoro dell’istante”.
Regime forfettario, via libera per le fatture al datore di lavoro, ma solo a particolari condizioni
Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la ratio alla base della causa ostativa introdotta con la legge di Bilancio 2019 è proprio quella di “evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.
Un pericolo che, nel caso analizzato, non c’è. In sostanza nulla cambia nei rapporti di lavoro che legano le parti coinvolte: il beneficiario delle prestazioni della terapista continua ad essere il bambino, le attività continuano ad essere svolte in forma autonoma e a casa, con modalità diverse rispetto al ruolo che la professionista ricopre come dipendente.
Un fattore estero, il provvedimento del giudice, ha imposto il cambiamento. Le fatture vengono emesse solo formalmente al datore di lavoro, che assume un ruolo di intermediario.
Sono queste le ragioni che hanno portato a un’apertura da parte dell’amministrazione finanziaria, che però in chiusura mette in guardia la contribuente:
“È appena il caso di precisare che, qualora la contribuente dovesse svolgere a favore della cooperativa un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, la stessa non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame già a decorrere dal 2019 in relazione ai predetti redditi”.
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