L’uso della vettura per fini privati abbatte il reddito presunto del tassista

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Il reddito del tassista accertato in via presuntiva può essere abbattuto quando si dimostra l'uso per fini privati o senza chiamate radio: ecco una interessante pronuncia in materia della Corte di Cassazione.

L'uso della vettura per fini privati abbatte il reddito presunto del tassista

In caso di accertamento effettuato sulla base degli studi di settore nei confronti di un imprenditore, la presenza di alcune variabili plausibili legittimano l’abbattimento del quantum accertato.

Nel caso di un tassista, la comprovata alta probabilità di corse senza bagaglio o senza “chiamate radio” e l’elevata possibilità dell’uso della vettura per scopi personali, sono tutti elementi che giustificano una minore quantificazione del reddito accertato con metodo analitico-induttivo.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 33447/2018.

Reddito del tassista oggetto di accertamento fiscale
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, il reddito del tassista deve essere accertato tenendo conto dell’uso privato dell’auto che può essere (legittimamente) fatto dal tassista medesimo, nonché l’impatto nullo sui ricavi delle cosiddette corse senza chiamata radio.

Il contenuto della sentenza - La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato ad un tassista di Firenze con cui l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Il controllo era stato effettuato sulle scritture contabili dell’imprenditore che, seppur ritenute formalmente corrette, contenevano un ammontare di ricavi poco credibile alla luce di tutta una serie di incongruenze rilevate nel corso del controllo, quali:

  • il riscontro con le corse effettuate con le chiamate radio;
  • il riscontro con le corse senza supplemento bagagli.

Da qui l’avvio di un accertamento analitico-induttivo basato sull’applicazione degli studi di settore che ha portato alla determinazione di un maggior volume di affari rispetto a quello dichiarato.

La causa giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, in linea con la decisione dei giudici di primo grado, pur confermando la legittimità della metodologia applicata dall’Ufficio ne riducevano il quantum.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato le sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare l’Amministrazione finanziaria, pur riconoscendo che entrambi i giudici di merito hanno confermato l’impianto presuntivo dell’accertamento, ha ritenuto erronea la decisione della CTR nel punto in cui, in line con la pronuncia della CTP, è stato ridotto il quantum accertato sulla base di una serie di considerazioni, quali

l’elevata probabilità di corse senza supplemento bagagli, il minor numero di presumibili corse con chiamata radio, specie in una città come Firenze ove è agevole l’accesso diretto alle stazioni di servizio.”

In aggiunta alle deduzioni del giudice di prime cure, il collega dell’appello ha ritenuto altamente plausibile che chi possiede un taxi utilizzi la vettura anche per scopi personali e che ciò debba essere tenuto in considerazione nella determinazione del reddito complessivo presunto.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo proposto dall’Amministrazione finanziaria e ne hanno rigettato il ricorso.

A riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che il vizio lamentato dall’Ufficio, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà

sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile una evidente traccia del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, oppure quando sussista un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato, che non consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

Nel caso di specie la decisione della CTR, seppur succinta, si riporta alle motivazioni del giudice di primo grado di fatto con un rinvio per relatíonem ma riporta delle critiche alla decisione di prime cure.

In altre parole il giudice d’appello ha ritenuto che l’impianto accertativo, seppur legittimo nell’an, dovesse essere rivisto nel quantum in ragione del maggior peso attribuibile ad alcuni elementi. Infatti, l’elevata probabilità di corse effettuate senza il cd. supplemento bagagli, il minor numero di corse con la “chiamata radio”, perché in una città dall’alto potenziale turistico come Firenze è agevole l’accesso diretto alle stazioni di servizio del parte del cliente, nonché l’altra probabilità di uso per fini privati del taxi da parte del proprietario sono tutti fattori che giustificano la riduzione dell’ammontare dei ricavi accertati induttivamente da parte dell’Ufficio impositore.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

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