Reddito di cittadinanza: i Centri per l’Impiego sorvegliano sugli obblighi

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Con la circolare numero 3 del 15 novembre, l'ANPAL fornisce ai Centri per l'Impiego le prime istruzioni operative per mettere in atto la fase 2 del reddito di cittadinanza. Dettagli su come convocare i beneficiari e «sorvegliare» sugli obblighi previsti. Nessuna informazione in più sulla parte attiva di ricerca del lavoro.

Reddito di cittadinanza: i Centri per l'Impiego sorvegliano sugli obblighi

Dall’ANPAL arrivano le “prime istruzioni operative” per i Centri per l’Impiego: la circolare numero 3 del 2019 è il manuale di istruzioni che le strutture territoriali devono seguire per convocare i beneficiari del reddito di cittadinanza coinvolti nella fase 2 e per far sì che rispettino gli obblighi previsti dal Patto per il Lavoro, e non solo. Le attività e le funzioni illustrate valgono anche per gli altri enti accreditati.

Nessun dettaglio sulla parte attiva di sostegno alla ricerca di nuove opportunità professionali.

Dall’identikit delle persone tenute all’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale alle sanzioni per i beneficiari del reddito di cittadinanza, nel caso in cui non si rispettino le regole: il documento diffuso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro il 15 novembre 2019 mette nero su bianco i compiti delle strutture territoriali e ripercorre le regole alla base del rapporto tra beneficiari e CpI.

ANPAL - Circolare numero 3 del 15 novembre 2019
Prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Reddito di cittadinanza, il primo passo verso il Patto per il Lavoro: la convocazione dei Centri per l’Impiego

La fase 2 del reddito di cittadinanza prende vita nei Centri per l’Impiego, le strutture diffuse su tutto il territorio rappresentano il luogo in cui beneficiari e istituzioni intraprendono un dialogo, un percorso comune, finalizzato all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Il primo passo per raggiungere l’obiettivo di nuove opportunità professionali è la convocazione da parte dei CpI che deve avvenire con precise tempistiche:

  • 30 giorni dal riconoscimento del beneficio;
  • 90 giorni dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro, DID, per i soggetti tenuti a presentarla, o sempre 30 giorni dal riconoscimento del beneficio nel caso in cui siano già trascorsi 90 giorni.

Ma come vengono individuati i beneficiari dalle diverse strutture sul territorio? La risposta nella circolare numero 3 del 2019:

“Allo scopo di agevolare le operazioni richieste ai centri per l’impiego, il Sistema informativo del RdC effettuerà automaticamente la verifica di sussistenza delle condizioni previste e su tale base ANPAL metterà a disposizione degli operatori dei centri per l’impiego specifiche liste delle persone da convocare (www.myanpal.anpal.gov.it); le medesime liste saranno messe a disposizione delle regioni e province autonome mediante il sistema di cooperazione applicativa del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro”.

Si specifica, poi, che i beneficiari non vengono contattati dal Centro per l’Impiego presente nel territorio del domicilio, ma da presente sul territorio di residenza, do ve i beneficiari sono tenuti a offrire anche la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività.

Reddito di cittadinanza, fase 2: come si svolge il primo appuntamento con i Centri per l’Impiego

Un ulteriore compito che spetta ai Centri per l’Impiego è quello di gestire il primo appuntamento, finalizzato poi alla stipula del Patto per il Lavoro, con i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il primo contatto con le strutture del territorio è utile per avviare il percorso di inserimento lavorativo a livello operativo. L’occasione è utile per procedere su diversi fronti:

  • si presenta la DID, se non ancora presentata;
  • si verificano, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
  • si procede con una profilazione qualitativa;
  • si stipula il patto per il lavoro, oppure nel caso in cui nel nucleo familiare del beneficiario ci siano particolari criticità si indirizza il cittadino verso un percorso di inclusione sociale.

I beneficiari di RdC che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro, continuano a seguire il loro percorso di inserimento professionale e conservano l’assegno a cui hanno diritto.

La circolare chiarisce, poi, un aspetto importante per chi ha anticipato i tempi del sistema e nei primi mesi in cui ha percepito l’assegno si è rivolto volontariamente a un Centro per l’Impiego:

“In fase di prima applicazione e in riferimento ai richiedenti il RdC nei mesi da aprile ad agosto, i beneficiari di RdC che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019), si siano recati spontaneamente al centro per l’impiego e abbiano stipulato un patto di servizio, non dovranno essere convocati nuovamente per la stipula di un nuovo patto di servizio. Tali beneficiari sono convocati, secondo le modalità descritte al punto 4.1, al termine della misura di politica attiva del lavoro, entro 30 giorni dalla data di conclusione della predetta misura, opportunamente tracciata sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.

Reddito di cittadinanza, fase 2: quando i Centri per l’Impiego sono tenuti a segnalare il mancato rispetto degli obblighi?

Con la prima convocazione diventa effettivo l’obbligo di ricerca del lavoro per i beneficiari, ma anche per i Centri per l’Impiego che dovrebbero supportarli.

Nella circolare con le istruzioni operative dell’ANPAL, però, nessun dettaglio in più su questa fase attiva che vede in prima linea le strutture territoriali e le nuove figure professionali dei navigator.

Si passa direttamente al “ruolo di sorveglianza”: la perdita del sussidio economico e l’applicazione di sanzioni sono le due conseguenze previste in caso di mancato rispetto degli obblighi.

I centri per l’impiego, o il soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali prevedano che la dichiarazione di disponibilità o il patto per il lavoro possano essere effettuati presso tali soggetti, hanno l’obbligo di comunicare i comportamenti che possano far scattare un provvedimento sanzionatorio o il decadimento dal beneficio: dalla mancata sottoscrizione del Patto per il Lavoro al rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

Nel testo si legge:

“Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti dall’INPS, cui compete la liquidazione e gestione del RdC (articolo 5, comma 3)”.

I casi che i CpI sono tenuti a segnalare sono i seguenti:

  • rifiuto di offerte di lavoro;
  • mancata effettuazione della DID o mancata sottoscrizione del patto per il lavoro;
  • mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva;
  • mancata presentazione alle convocazioni;
  • mancata presentazione alle iniziative di orientamento.

Ad ogni modo, il centro per l’impiego deve valutare l’eventuale presenza di giustificati motivi che possano legittimare i comportamenti del beneficiario, sempre documentati.

Ad esempio, in alcuni casi si può rifiutare un’offerta di lavoro, anche se congrua:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • gravi motivi familiari documentati o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

Reddito di cittadinanza, fase 2: i ruoli dei Centri per l’Impiego

Convocare i beneficiari e vigilare sul rispetto che tutti gli obblighi previsti per chi riceve il sussidio siano rispettati sono i due ruoli principali dei Centri per l’Impiego che emergono dalle prime istruzioni operative fornite con la circolare numero 3 del 2019.

Nessun dettaglio in più sulla parte attiva che spetta alle strutture stesse: la ricerca delle opportunità lavorative per chi stipula un Patto per il Lavoro in cui hanno un ruolo importante anche i navigator.

Risalgono a circa un anno fa le prime discussioni sui compiti da affidare necessariamente ai CpI e sulle effettive potenzialità delle strutture diffuse in maniera capillare su tutto il territorio. Milena Gabanelli, durante una puntata di Dataroom del Corriere della Sera di inizio dicembre 2018, intervistava l’ex presidente ANPAL Maurizio Del Conte, che descriveva i Centri per l’Impiego come strutture per certificare lo status della disoccupazione più che per sovvertirlo.

In questi 12 mesi la macchina organizzativa del reddito di cittadinanza ha preso vita, alla direzione ANPAL c’è una nuova figura e i ruoli che spettano ai Centri per l’Impiego si fanno via via più chiari.

Ma resta forte la necessità di potenziare quel ruolo attivo della rete di CpI che si dirama in tutta la penisola. E da cui dipende l’impatto reale del reddito di cittadinanza.

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