Reddito di cittadinanza e bonus per le aziende: cosa succede se il lavoratore si licenzia?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, le aziende hanno diritto a un bonus per l'assunzione dei beneficiari. Ma cosa succede se il lavoratore si licenzia? Su questa possibilità resta un vuoto legislativo.

Reddito di cittadinanza e bonus per le aziende: cosa succede se il lavoratore si licenzia?

Per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di chi percepisce il reddito di cittadinanza, le aziende hanno diritto a un bonus sotto forma di sgravio contributivo. Ma cosa succede se il lavoratore si licenzia?

L’articolo 8 del decreto legge numero 4 del 2019 delinea il meccanismo degli incentivi per le imprese che danno un’opportunità professionale a chi riceve il sostegno economico e si impegna a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Stabilisce che se l’azienda licenzia il lavoratore, deve restituire l’incentivo. Ma non considera la possibilità che sia il lavoratore a presentare le dimissioni e lascia un vuoto legislativo.

Reddito di cittadinanza e bonus per le aziende: cosa succede se il lavoratore si licenzia?

Il reddito di cittadinanza ha debuttato il 6 marzo con il primo giorno utile per presentare la domanda: a cascata, stanno partendo tutti gli anelli della catena. Sono arrivate le prime risposte, a breve saranno firmati i Patti per il Lavoro e si conosceranno i nomi dei navigator.

Una parte della platea dei beneficiari dovrà impegnarsi a intraprendere un percorso professionale e accettare una delle tre offerte di lavoro “congrue” che gli verranno presentate.

L’obiettivo ultimo del reddito di cittadinanza è ricollocare sul mercato del lavoro i beneficiari. Quando si raggiunge lo scopo, si crea un doppio valore, anche per le aziende, che possono beneficiare di uno sgravio contributivo.

Non è detto, però, che il rapporto di lavoro sia destinato a durare. La legge stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, “il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo”.

Ma che cosa succede se si licenzia il lavoratore? Nella legge una risposta non c’è, resta un vuoto. L’ipotesi che il lavoratore scelga di interrompere il rapporto di lavoro non è contemplata. Eppure è un’ipotesi verosimile, senza alcuni elemento per immaginare le conseguenze.

Reddito di cittadinanza e bonus per le aziende: come si calcola il valore dello sgravio contributivo

Una possibilità è che il valore dell’incentivo sia riparametrato in base al numero dei mesi in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza ha lavorato presso l’azienda. Si andrebbe a ridurre, così, il valore totale del bonus a cui ha diritto l’impresa. Ma si tratta di una pura ipotesi, che non trova nessun appiglio nel testo di legge.

Lo sgravio contributivo di cui beneficia l’azienda può arrivare a un importo massimo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto.

Sono due le modalità per determinare il valore dell’incentivo:

  • Per le assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, alle aziende è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite delll’importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. In ogni caso non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
  • Per le assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, attraverso l’attività svolta da enti di formazione accreditati, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. In ogni caso non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità.

La restante metà dell’ammontare è riconosciuta, sempre sotto forma di sgravio contributivo, all’ente accreditato che ha garantito al lavoratore assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

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