I redditi familiari troppo esigui legittimano l’accertamento induttivo

Emiliano Marvulli - Imposte

I redditi familiari troppo esigui e la metà dei ricavi contabilizzati in contante legittimano l'accertamento induttivo. Ed è È legittima la presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria di redditi sottratti a tassazione da parte della Società a ristretta base sociale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 18688 dell'8 settembre 2020.

I redditi familiari troppo esigui legittimano l'accertamento induttivo

È legittima la presunzione da parte dell’Amministrazione finanziaria di redditi sottratti a tassazione da parte della Società a ristretta base sociale, in cui metà dei ricavi contabilizzati erano stati pagati in contante e i cui soci abbiano dichiarato un reddito familiare ai limiti della sopravvivenza.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18668 dell’8 settembre 2020 in tema di accertamento induttivo.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18668 dell’8 settembre 2020
I redditi familiari troppo esigui legittimano l’accertamento induttivo. A stabilirlo è l’Ordinanza numero 18668 dell’8 settembre 2020 della Corte di Cassazione.

La sentenza – La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto dai soci di una società di persone a ristretta base sociale avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette emanato dall’Agenzia delle entrate a seguito della ricostruzione induttiva dei ricavi in capo alla società.

Il giudizio è giunto in dinanzi alla CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria che aveva dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata per genericità, in relazione all’asserita violazione dell’onere probatorio riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

I soci hanno impugnato la decisione d’appello contestando l’avvenuta applicazione della presunzione di cui all’art 39 comma 1, lett. d) del Dpr 600 del 1973 in mancanza dei presupposti di legge.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In tema di accertamento analitico-induttivo, il citato art. 39, co. 1 alla lett. d) prevede che l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale, l’Ufficio accertatore aveva ricostruito i ricavi della società, ritenendo i contratti da questa prodotti inidonei a fornire valide informazioni sull’attività effettivamente svolta.

Dall’altra parte i ricorrenti avevano contestato il mancato riscontro, da parte sia dell’Ufficio che del giudice di merito, di circostanze idonee a sostenere un comportamento oggettivamente antieconomico da parte della società accertata.

In particolare i soci avevano lamentato che, il fatto che le scritture contabili riportassero un risultato negativo, non costituisse un valido presupposto per l’applicazione della presunzione di evasione fiscale.

A parere dei giudici di legittimità le affermazioni dei contribuenti accertati appaiono del tutto generiche, tali da non superare la presunzione di cui si parla.

Infatti nel corso del giudizio erano emersi numerosi indizi che vanno in senso contrario rispetto alla tesi dei ricorrenti.

In primo luogo il reddito familiare dichiarato dei soci della società accertata era talmente esiguo da non raggiungere neanche il livello di sopravvivenza senza contare che, sulla base della documentazione prodotta, si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture, molte delle quali di importi considerevoli per le quali era difficile il pagamento in contanti.

Infine, le fatture emesse recavano una descrizione talmente generica da non individuare le prestazioni rese e non vi era corrispondenza con gli studi di settore e con gli indici di produttività connessa al fattore umano.

Tutte le incongruenze emerse nel corso della verifica costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti tali da presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati e non dichiarati, presunzione non superata per l’assenza di elementi in senso contrario da parte dei contribuenti accertati.

Da qui la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e l’imputazione dei maggior redditi accertati in capo ai soci, con conseguente dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi da questi proposti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network