Redditi diversi da cessione titoli: focus su usufrutto e patto di rotatività

Francesco Oliva - Imposte

Cessione titoli e usufrutto con patto di rotatività: qual è la giusta tassazione da applicare? I redditi diversi che ne derivano rispondono alla disciplina delle plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso di attività finanziarie. Se detenute all'estero, dovuta anche l'IVAFE. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 384 del 2019.

Redditi diversi da cessione titoli: focus su usufrutto e patto di rotatività

Cessione titoli e usufrutto con patto di rotatività: quali sono gli obblighi fiscali da rispettare? E in che modo si applica la tassazione? Con la risposta all’interpello numero 384 del 17 settembre 2019, l’Agenzia fornisce istruzioni in merito: i redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli rispondono alla disciplina delle plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso di attività finanziarie. Se detenuti all’estero, dovuta anche l’IVAFE.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una contribuente che, insieme alle sorelle, ha ereditato in nuda proprietà dal padre un patrimonio finanziario composto da titoli azionari e obbligazionari depositato presso un intermediario Svizzero. Il diritto di usufrutto è trasferito per successione alla seconda moglie.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 384 del 17 settembre 2019
Redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività - Articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Redditi diversi da cessione titoli e usufrutto con patto di rotatività: qual è la giusta tassazione da applicare?

L’intenzione è quella di reinvestire automaticamente i capital gain che derivano dalla cessione degli strumenti finanziari in nuovi titoli azionari, obbligazionari nonché quote di fondi, secondo strategie che saranno pattuite tra nudi proprietari e usufruttuario all’inizio della gestione.

La contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare gli obblighi fiscali a cui deve rispondere in Italia per la nuda proprietà del patrimonio finanziario ereditato e depositato in Svizzera, e per ottenere le istruzioni sulla tassazione da applicare.

Con la risposta all’interpello numero 384 del 17 settembre 2019, si chiarisce che, per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, è necessario prendere come riferimento normativo l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che disciplina le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie.

Si sottolinea che, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo, e quindi anche se lo stesso è reinvestito, nel momento in cui i titoli vengono ceduti a titolo oneroso si realizzano delle plusvalenze.

Cessione titoli e usufrutto rotativo: come determinare il valore della plusvalenza soggetta a tassazione

Ma nel caso specifico non basta individuare la tassazione che si applica alla cessione delle attività finanziarie, bisogna considerare un altro fattore: si è difronte a un usufrutto rotativo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 165 del 24 giugno 1998 e sottolinea che, in questi casi, il corrispettivo dovrà essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione.

Come si legge nel documento, il valore dell’usufrutto, che si calcola tenendo conto anche dell’età dell’usufruttuario, deve essere sottratto al valore della piena proprietà per ottenere il valore di quella nuda.

Sulla base della ripartizione effettuata, è necessario determinare la plusvalenza realizzata, a cui infine si deve applicare la tassazione.

Infine, l’amministrazione finanziaria italiana chiarisce che, nel caso analizzato, la contribuente è tenuta a indicare le attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche e che, sui titoli, è tenuta a versare anche l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, IVAFE.

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