I datori di lavoro possono distribuire il pagamento dei debiti INAIL fino a 60 rate mensili: online le nuove modalità di domanda. Dall'Istituto le istruzioni da seguire nella circolare dell'8 maggio
I datori di lavoro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono rateizzare i debiti INAIL non ancora iscritti a ruolo, compresi quelli ancora non scaduti.
In base a quanto previsto dalla Manovra 2025, si potrà diluire il pagamento fino a un massimo di 60 rate mensili, in base al valore dei versamenti non effettuati e considerando l’importo minimo di ciascuna tranche pari a 150 euro.
Per le istanze presentate tra il 12 gennaio 2025 e l’8 maggio 2026 con le vecchie modalità è possibile richiedere l’adeguamento del piano alle novità.
Rateizzazione dei Debiti INAIL: quali sono i datori di lavoro che possono presentare domanda?
L’estensione del piano rateale dipende dall’importo del debito:
- fino a 500.000 euro, si può diluire il pagamento fino a un massimo di 36 rate mensili;
- oltre questa soglia, si arriva fino a 60 tranche mensili.
Alla rateizzazione si applica una maggiorazione del tasso di interesse di due punti percentuali.
Questa strada è percorribile per i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione a patto che non siano stati iscritti a ruolo.
Inoltre, si legge nella circolare INAIL dell’8 maggio che chiarisce nel dettaglio il perimetro applicativo della novità, “in considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare, oltre al pagamento dei debiti contributivi scaduti, anche il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento”.
Potranno distribuire il pagamento in un arco temporale di massimo 5 anni i datori di lavoro che si trovano in uno stato di difficoltà.
In particolare, per dovrà esserci almeno una delle motivazioni che seguono alla base della richiesta di dilazione:
- carenza temporanea di liquidità finanziaria per situazioni contingenti o per ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
- contrazione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali;
- contrazione dell’attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
- carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
- calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi;
- stato di crisi o di insolvenza;
- oggettive incertezze legate a diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni;
- mancato pagamento di premi che derivano da un fatto doloso commesso da un terzo e regolarmente denunciato all’autorità giudiziaria.
Rateizzazione debiti INAIL: istruzioni sulle domande
I datori di lavoro che si trovano in difficoltà e intendono regolarizzare la loro posizione possono inviare richiesta di rateizzazione all’INAIL tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” direttamente o tramite intermediario.
Nella domanda si dovrà indicare l’importo da rateizzare e il numero delle rate tutte uguali con cui si intende pagare il debito: sarà, inoltre, necessario specificare se la cifra si riferisce a debiti scaduti o correnti. In questo ultimo caso la richiesta va inoltrata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Entro 10 giorni il datore di lavoro riceverà il piano di rateizzazione: la prima rata dovrà essere versata al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione, ma è possibile anche anticipare di qualche giorno il pagamento. Questa strada apre anche le porte all’ottenimento del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Chi non paga la prima rata o lo fa solo parzialmente va incontro all’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: i debiti non potranno essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute vengono iscritte a ruolo.
“Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, il versamento sia delle quote mensili previste nel piano di ammortamento che degli altri pagamenti correnti”, chiarisce l’INAIL.
Se le scadenze cadono di sabato o festivo, sono posticipate al primo giorno lavorativo successivo.
È sempre possibile chiudere il piano in qualsiasi momento, versando il residuo in un’unica soluzione. Mentre in caso di mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, la rateazione viene revocata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rateizzazione debiti INAIL, piani fino a 5 anni: al via le nuove modalità di domanda