Per i “vecchi” accertamenti il raddoppio dei termini opera anche senza denuncia

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Raddoppio dei termini accertamento tributario: da quando opera? Ecco cosa prevede l'ultima pronuncia in materia della Corte di Cassazione.

Per i “vecchi” accertamenti il raddoppio dei termini opera anche senza denuncia

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del regime transitorio introdotto dal d.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e non anche la sua effettiva presentazione.

Questo ha sancito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18281/2018.

Da quando opera il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario?
Ordinanza Corte di Cassazione numero 18281 del 2018.
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Il fatto - La controversia trae origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso una serie di avvisi di accertamento ai fini IRPEF e IVA. Il ricorso, respinto in sede di primo grado, è stato accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Regionale. A parere dei giudici di appello gli avvisi di accertamento erano da considerare nulli per essere stati notificati oltre gli ordinari termini decadenziali, “non operando il raddoppio dei termini in relazione ad una comunicazione di notizia di reato tardiva.”

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che è stato accolto con rinvio ad altra sezione della CTR.

La decisione – L’Agenzia delle entrate, con il primo motivo, ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 comma 3 del d.p.r. numero 600 del 1973 e dell’articolo 57 comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e dell’articolo 2 del D.Lgs. numero 128/2015, avendo la CTR erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini dell’azione accertativa dipendesse “dalla previa denunzia di reato, non operando retroattivamente l’art. 2 d.lgs. n. 128/2015, in vigore dal 2.9.2015.”

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria ribadendo che la disciplina del raddoppio dei termini, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati penal-tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 “e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011.”

Il tema verte sulla corretta interpretazione dei due regimi transitori, il primo introdotto dal comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 ed entrato in vigore dal 2 settembre 2015, il secondo previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, in vigore dal 10 gennaio 2016, che peraltro non ha abrogato il primo.

In particolare, il Decreto Legislativo 128/2015 stabilisce che il raddoppio dei termini ai fini delle imposte dirette e dell’IVA non opera nell’ipotesi in cui la comunicazione di notizia di reato sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria oltre la scadenza ordinaria dei termini previsti dagli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.

Sul tema la Corte di Cassazione ha affermato che, il primo regime transitorio non si applica “in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015.

I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che “il secondo regime transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015.”

Nel caso di specie gli avvisi di accertamento oggetto della controversia in commento erano stati notificati il 23 febbraio 2012 e ad essi, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di piazza Cavour, il raddoppio dei termini opera anche in assenza di notitia criminis per il solo effetto di aver riscontrato una violazione penal-tributaria.

Da qui la cassazione della pronuncia dei giudici di appello per non essersi conformati ai superiori principi.

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