Quota 100, ecco la circolare INPS. In chiaro le regole per la pensione anticipata

Alessio Mauro - Pensioni

Circolare INPS quota 100 pubblicata il 30 gennaio 2019: in chiaro tutte le regole per la pensione anticipata. Corsa alla domanda, anche per precoci e opzione donna.

Quota 100, ecco la circolare INPS. In chiaro le regole per la pensione anticipata

Circolare INPS quota 100 appena pubblicata: nella mattinata del 30 gennaio 2019 sono state rese note tutte le istruzioni e le regole per l’accesso alla pensione anticipata.

In tempi record l’INPS ha dato il via alle domande di quota 100, opzione donna e pensione anticipata per i precoci e ora, con la circolare n. 11 del 30 gennaio 2019 il cerchio attorno alla riforma pensioni introdotta dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 può dirsi chiuso.

È in vigore proprio da ieri il decreto legge che ha introdotto, oltre alla quota 100, anche il reddito di cittadinanza, le due misure cardine di Lega e M5S. Per quel che riguarda la riforma delle pensioni, la circolare INPS n. 11 del 30 gennaio 2019 riassume tutte le vie per la pensione anticipata.

Gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
  • al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
  • al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);
  • al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

Con il messaggio n. 395/2019 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata per quota 100, opzione donna e pensione per i precoci.

Con la circolare INPS n. 11 del 30 gennaio 2019, che di seguito si allega, vengono fornite tutte le istruzioni sulla riforma delle pensioni, entrata in vigore da poche ore e per le quali l’Istituto ha dato il via in tempi record alla fase di avvio delle domande.

Circolare INPS numero 11 del 29 gennaio 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione

Soffermiamoci di seguito su alcuni dei punti affrontati dalla circolare, rimandando al documento completo per una lettura d’insieme.

Circolare INPS quota 100 n. 11/2019: dai destinatari alle finestre per la pensione anticipata

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”.

Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. Opzione ammessi anche agli iscritti all’ex Enpals.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e i lavoratori che perfezionano i requisiti di cui sopra nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.

Quota 100 con tempi diversi per dipendenti pubblici e privati

Ormai è cosa nota che i tempi per l’accesso alla pensione anticipata con la quota 100 saranno diversi per i dipendenti pubblici e per i dipendenti di aziende private.

Così come specificato nella circolare INPS n. 11 del 30 gennaio 2019, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori privati, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

“Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019”.

I lavoratori del settore pubblico dipendenti della PA:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

“Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.”

La circolare INPS conferma inoltre il divieto di cumulo della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, per il periodo che va dalla data di decorrenza della pensione al maturamento del requisiti anagrafico per la pensione di vecchiaia, tranne quelli relativi al lavoro autonomo occasionale (fino a 5.000 euro lordi).

Pensione anticipata opzione donna

Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata opzione donna secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Pensione anticipata 2019

Infine, in materia di pensione anticipata, la circolare INPS n. 11 del 30 gennaio 2019 chiarisce che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi
assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla lettura completa della circolare INPS sopra allegata.

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