Obbligo RW anche per la disponibilità di beni all’estero

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Quadro RW dichiarazione dei redditi obbligatorio anche per chi ha disponibilità di beni all'estero: ecco le ultime novità in materia dalla Corte di Cassazione.

Obbligo RW anche per la disponibilità di beni all'estero

Gli obblighi di adempiere alla disciplina del monitoraggio fiscale incombono non solo sull’intestatario formale e sul beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria detenuti all’estero, ma anche su tutti i soggetti residenti in Italia che hanno la disponibilità di fatto di somme di denaro anche non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare.

Sono questi i principi desumibili dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 25956/2019.

Quadro RW dichiarazione dei redditi anche per la disponibilità di beni ed attività finanziarie non proprie
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 25956/2019: il quadro RW relativo alla dichiarazione di investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria deve essere compilato anche in presenza di detenzione di beni ed attività non proprie ma delle quali si può disporre nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

La sentenza – La controversia riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate per l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e relativo alla detenzione di investimenti all’estero.

La controversia è giunta sin in Cassazione, laddove il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 perché, a suo parere, la CTR avrebbe mancato di rilevare che egli aveva fornito piena prova di non essere il titolare delle somme relative agli investimenti e delle disponibilità finanziarie detenuti all’estero.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha accolto la tesi dei giudici d’appello che hanno ritenuto l’atto impositivo legittimo in quanto, avendo il contribuente trasmesso istruzioni e volontà dell’effettivo titolare, tale attività integra una vera e propria movimentazione degli investimenti e/o delle attività finanziarie, rilevante ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale.

Da tale circostanza è emerso l’obbligo per il contribuente residente di dichiarare gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero.

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno quindi ribadito il principio per cui l’obbligo dichiarativo previsto dal sopra menzionato articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 non riguarda solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero:

ma anche colui che all’estero abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della ratio della previsione, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui

Una tale conclusione è conforme non solo alla lettera della norma, che parla espressamente di detenzione di beni finanziari o di altra natura all’estero, ma anche alla ratio della disciplina del monitoraggio fiscale, che è quella di agevolare il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria dei flussi finanziari transfrontalieri.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network