Produttori agricoli, regime speciale IVA: per quali attività è previsto?

Tommaso Gavi - IVA

Produttori agricoli, quali sono le attività per le quali è previsto il regime speciale IVA? Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 228 del 28 luglio 2020: la produzione e la commercializzazione di vini, aceto e olio di coltivazione propria rientrano nella tassazione agevolata.

Produttori agricoli, regime speciale IVA: per quali attività è previsto?

Produttori agricoli, per quali attività è previsto il regime speciale IVA?

La produzione e la commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie rientrano nella tassazione agevolata.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 228 del 28 luglio 2020.

Viene infatti prevista la detrazione forfetizzata dell’IVA assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Produttori agricoli, regime speciale IVA: per quali attività è previsto?

Per quali attività i produttori agricoli possono richiedere il regime speciale IVA?

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 228 del 28 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 228 del 28 luglio 2020
Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette - Art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il documento di prassi si esprime sul quesito dell’istante che elenca alcune delle attività svolte ed intende sapere quale tassazione deve essere applicata.

Nello specifico viene richiesto un parere sulla seguente lista di attività:

  • coltivazione della vite finalizzata alla produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  • coltivazione di olive finalizzata alla produzione di olio con utilizzo esclusivo di olive proprie;
  • coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri;
  • confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria (vino, olio, marmellata) che beni acquistati da terzi (ad esempio, biscotti, cioccolatini);
  • visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti;
  • fornitura di servizi didattico-formativi (fattorie didattiche) con carattere di accessorietà e di non prevalenza.

Riguardo all’attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi, con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, è prevista l’applicabilità di un regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici.

Tali prodotti devono essere compresi nella Tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.

Tra questi ci sono vino, aceto ed olio.

Il regime speciale consiste nella detrazione forfetizzata dell’IVA assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Per quanto riguarda la marmellata, invece, non è possibile applicare il regime speciale.

Si devono applicare, invece, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell’IVA sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Produttori agricoli, quando si rientra in tale definizione?

Per poter applicare il regime speciale IVA è necessario rientrare nella definizione di produttori agricoli.

A tal proposito si deve fare riferimento all’articolo numero 2135 del Codice Civile.

In particolare sono considerati produttori agricoli coloro che esercitano attività agricola di coltivazione del fondo ed attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo, tra quelle comprese nel citato articolo del Codice Civile.

La circolare n. 44/E del 12 maggio 2002 precisa inoltre che tali attività devono essere esercitate allo scopo di:

“ottenere uno sviluppo dell’attività agricola principale nel momento dell’utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento. Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.”

Poste tali premesse l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi.

In base a quanto chiarito dalla circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, per tali attività non si evidenzia un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del fondo.

Per le cessioni di beni, acquistati in precedenza presso terzi non è previsto il regime speciale IVA, anche nei casi in cui i prodotto propri siano in prevalenza.

In tale caso si deve fare riferimento al regime previsto dal comma 5 dell’articolo 34 del TUIR.

Per quanto riguarda invece le attività collegate alla fattoria didattica, si deve fare riferimento alla risoluzione numero 53/E del 2007.

Dal momento che l’istante è inserita nell’apposito elenco regionale, in base a quanto stabilito dalla disciplina della Regione, la prestazione si considera esente.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network