Processo tributario: nessun ostacolo all'introduzione da parte del contribuente di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziari. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 30209 del 2021.

Nel corso del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, il contribuente (al pari dell’Agenzia delle entrate) può introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziari.
È potere-dovere del giudice valutare l’attendibilità del contenuto delle dichiarazioni extra-processuali, procedendo alla valutazione del contenuto delle stessa rispetto al compendio probatorio.
Questo il contenuto dell’Ordinanza n. 30209 del 27 ottobre 2021.
La sentenza – La fattispecie in esame prende le mosse da un avviso di accertamento emesso in materia di Irpef, Irap ed Iva relative all’anno d’imposta 2011, con il quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione tra l’altro i costi relativi alla manutenzione di automezzi.
Il contribuente accertato è un imprenditore individuale esercente attività di autotrasportatore che, a fronte del controllo dell’amministrazione finanziaria, non era stato in grado di produrre le fatture relative ai servizi per la riparazione degli automezzi bensì le dichiarazioni sostitutive rese dai terzi riparatori.
L’ente accertatore ha contestato quindi la deducibilità di dette componenti negative di reddito per difetto d’inerenza e proceduto alla rettifica.
A seguito del ricorso proposto dall’imprenditore la C.T.P. ha accolto parzialmente il ricorso mentre la CTR ha accolto integralmente l’appello dell’Amministrazione finanziaria. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La parte ricorrente ha lamentato, per quanto di interesse, violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere erroneamente il giudice d’appello, decidendo sul motivo relativo al rilievo attinente all’inerenza dei costi per manutenzione, escluso di poter valutare le “dichiarazioni sostitutive” rese dai terzi riparatori, pena il sostanziale aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di processo tributario, sia al contribuente che all’Amministrazione finanziaria è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari.
In buona sostanza la Corte di cassazione riconosce in capo al contribuente (oltreché all’Amministrazione finanziaria) la possibilità di introdurre nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi, che hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate nel contesto probatorio emergente dagli atti, non potendo costituire da sole il fondamento della decisione.
È potere-dovere del giudice valutare l’attendibilità del contenuto delle dichiarazioni extra-processuali, procedendo alla valutazione del contenuto della stessa rispetto al compendio probatorio.
Nel caso de qua i giudici di appello non hanno fatto buongoverno dei principi di diritto affermati dalla Corte e, per l’effetto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Processo tributario, ok alle dichiarazioni rese da terzi