Processo amministrativo: la semplificazione del deposito degli atti nel decreto Ristori

Lucia Perandini - Leggi e prassi

Processo amministrativo, nel decreto Ristori sono previste misure di semplificazione del deposito di atti. Le novità sono nell'articolo 24 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed in vigore dal giorno successivo.

Processo amministrativo: la semplificazione del deposito degli atti nel decreto Ristori

Processo amministrativo, il decreto Ristori prevede misure di semplificazione del deposito degli atti.

Le nuove regole sono previste dall’articolo 24 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed in vigore dal giorno successivo..

Nello specifico il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite in tale decreto.

Processo amministrativo: la semplificazione del deposito degli atti nel decreto Ristori

L’articolo 24 del decreto Ristori prevede alcune novità nel processo amministrativo, in particolare in relazione alla semplificazione del deposito degli atti.

Nello specifico viene regolamentato il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali.

Tale deposito deve avvenire esclusivamente utilizzando il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Il deposito degli atti si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Gli ulteriori atti per i quali sarà possibile tale procedura saranno indicati in un successivo decreto del Ministero della Giustizia.

Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento.

Processo amministrativo: il deposito con posta elettronica certificata, PEC

Per tutti gli altri atti, documenti e istanze è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Il deposito con le modalità indicate deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici, che individuerà anche le specifiche tecniche e le modalità di invio.

Per l’attestazione del deposito degli atti dei difensori, inviati tramite posta elettronica certificata, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico.

In continuità, nel fascicolo cartaceo deve essere inserita la copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.

L’ultimo comma dell’articolo prevede che:

“Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.”

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