Trattamento integrativo speciale turismo e ristorazione: chi riceve il bonus in busta paga nel 2024

Daniela Marmugi - Leggi e prassi

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo e della ristorazione, focus sulle novità nella circolare n. 5/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 marzo 2024. L'importo, pari al 15 per cento della retribuzione lorda per lavoro notturno e straordinario, spetta ai percettori di redditi fino a 40.000 euro nel 2023, previa attestazione

Trattamento integrativo speciale turismo e ristorazione: chi riceve il bonus in busta paga nel 2024

Con la circolare n. 5/E, datata 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’applicazione del trattamento integrativo speciale per il turismo e la ristorazione.

L’agevolazione consiste in un bonus in busta paga, pensato per garantire stabilità e sostegno ai lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo e termale.

Si amplia, dunque, la platea dei beneficiari del trattamento già previsto per l’anno precedente, che per il 2024 include anche bar, pasticcerie e ristoranti.

L’importo spettante è pari al 15 per cento della retribuzione lorda percepita per prestazioni di lavoro notturno e straordinario.

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti che, nell’anno 2023, hanno percepito un reddito non superiore a 40.000 euro, che deve essere attestato per iscritto.

Trattamento integrativo speciale turismo e ristorazione: chi sono i destinatari nel 2024

Con la circolare n.5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce i dettagli sulle ultime novità fiscali in materia di reddito di lavoro dipendente.

Agenzia delle Entrate - Circolare n.5/E del 7 marzo 2024
Novità in materia di reddito di lavoro dipendente.

Tra i chiarimenti forniti, vi sono quelli sulle misure in materia di welfare aziendale, sul trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico e della ristorazione e sui periodi non coperti da retribuzione.

L’art.1, comma 21, della legge di Bilancio 2024, n. 213/2023, riconosce un trattamento integrativo speciale, vale a dire di un importo aggiuntivo in busta paga, ai soggetti in possesso di determinati requisiti.

La platea degli aventi diritto si è notevolmente ampliata rispetto all’anno precedente.

In particolare, da quest’anno spetta ai lavoratori che operano:

  • negli esercizi come bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia;
  • nel comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

La misura è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di importo non superiore a 40.000 euro.

Rientrano nel calcolo dell’agevolazione tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti, anche quelli corrisposti da più datori di lavoro e quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Trattamento integrativo speciale turismo e ristorazione: come viene erogato il bonus in busta paga

Il trattamento integrativo viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su esplicita richiesta del lavoratore. Per ricevere l’importo aggiuntivo in busta paga, il dipendente deve infatti attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

L’agevolazione, che non concorre alla formazione del reddito, è calcolata esclusivamente sulle prestazioni di lavoro dipendente relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. L’importo spettante è pari al 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore in quel periodo per le prestazioni di:

  • lavoro notturno;
  • lavoro straordinario, prestato cioè oltre l’orario normale previsto da contratto.

L’importo, comprensivo anche delle quote di trattamento integrativo relative ai mesi precedenti e non ancora erogate, viene generalmente corrisposto al lavoratore a partire dalla prima retribuzione utile.

Il sostituto d’imposta dovrà, in ogni caso, erogare il trattamento entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno e indicarne l’importo nella Certificazione unica relativa all’anno di imposta 2024.

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