Quando si applica il meccanismo del pro rata per la detrazione dell’IVA?

Quando si applica il meccanismo del pro rata per la detrazione dell'IVA? Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello numero 83/2023 in cui una società marittima chiede chiarimenti circa il servizio di noleggio fornito durante il periodo dell'emergenza Covid 19

Quando si applica il meccanismo del pro rata per la detrazione dell'IVA?

Prestazioni di servizi esenti ai fini IVA effettuate in via occasionale, quando può essere applicato il meccanismo del pro rata di detraibilità?

Nella risposta n. 83/2023 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini entro cui è possibile ricorrere al calcolo forfettario dell’imposta detraibile.

Il campo d’azione è quello individuato dall’articolo 19 del d.P.R. 633/72 (Decreto IVA) in cui si stabilisce quando è possibile ricorrere all’agevolazione fiscale in presenza di operazioni imponibili ed esenti.

In sintesi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile ricorrere al pro rata solo nel caso in cui le operazioni IVA esenti siano funzionali all’esercizio dell’attività e non presentino carattere saltuario.

In tutti gli altri casi è necessario applicare il criterio generale dell’utilizzazione specifica di beni e servizi con indetraibilità dell’IVA relativa ai beni e ai servizi impiegati nelle operazioni esenti così come stabilito dal comma 2 dell’articolo 19 del già citato Decreto IVA.

Vediamo nel dettaglio come la risposta pubblicata il 19 gennaio 2023 chiarisce ulteriormente i contorni di una questione che negli anni è già stata oggetto di interventi sia da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando il meccanismo del pro rata non si applica? Il caso della nave adibita a sorveglianza sanitaria durante l’emergenza Covid 19

L’occasione per ritornare sulla questione è fornita dall’interpello presentato da una società marittima che, durante l’emergenza Covid 19 ha noleggiato - tramite procedura di affidamento indetta dal Ministero - una delle sue navi al fine di adibirla all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti giunti in Italia durante il periodo dell’emergenza Covid.

Nell’interpello la società chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa la possibilità di applicare il meccanismo pro rata di detrazione dell’IVA rientrando, il servizio di noleggio effettuato, tra le prestazioni esenti dall’IVA in base a quanto stabilito dalla stessa Agenzia nella precedente risposta ad interpello numero 445/2020.

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già ipotizzato dall’interrogante nella propria interpretazione, ovvero, che tale meccanismo di detrazione dell’IVA non può essere applicato al caso di specie trattato, dal momento che il servizio di noleggio dell’unità navale per assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti, pur essendo un servizio esente dal pagamento dell’IVA, non risulta essere complementare all’esercizio dell’attività d’impresa (ovvero la realizzazione di iniziative armatoriali per il trasporto di passeggeri, merci, rotabili e contenitori) e di conseguenza non consente di applicare l’agevolazione fiscale in oggetto.

A tale determinazione contribuisce anche la sporadicità del servizio, altro elemento che impedisce il ricorso alla tassazione agevolata.

Il meccanismo pro rata, infatti, si applica in presenza di “operazioni miste”, imponibili ed esenti, ma solo se queste ultime non risultano essere sporadiche e possono essere considerate complementari al raggiungimento dell’oggetto aziendale.

Due requisiti che il servizio che la società si è impegnata a fornire, ovvero “noleggio di un’unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti ”, non possiede.

Di conseguenza, confermando quanto ipotizzato dall’interrogante, conclude che, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile , occorre fare riferimento a quanto disposto dall’ articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

“ai fini della determinazione dell’imposta detraibile, si è dell’avviso che nella fattispecie in esame torni applicabile il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con conseguente indetraibilità dell’IVA afferente i beni ed i servizi impiegati nelle operazioni esenti ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.”

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul meccanismo del pro rata di detraibilità dell’IVA

Quando si applica il meccanismo del pro rata della detraibilità dell’IVA?

I confini di applicabilità della suddetta agevolazione sono definiti, come già anticipato, nel dall’articolo 19 del d.P.R. 633/72, in cui si stabilisce che il meccanismo scatta in presenza dell’erogazione di operazioni imponibili ed esenti da parte dello stesso soggetto.

“In particolare, ai sensi di quest’ultima disposizione, la percentuale di detrazione è calcolata in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.”

Il meccanismo solleva i soggetti che svolgono tali attività dalla necessità di distinguere i servizi e gli acquisti dei beni “in relazione alla loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti”, dal momento che l’imposta detraibile è “individuata in modo indiretto e forfetario applicando il pro rata a tutta l’imposta assolta sugli acquisti (pro rata generale di detrazione).”

È però possibile ricorrere al pro rata di detrazione solo se le operazioni esenti risultino essere funzionali all’esercizio dell’attività propria della società e non abbiano carattere occasionale.

“In sostanza, dai principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, il carattere non sistematico e il limitato uso di beni e servizi - spiega l’Agenzia - costituiscono gli elementi sufficienti a qualificare occasionale e accessoria una determinata operazione economica, giustificando, conseguentemente, l’esclusione dell’applicazione del pro­rata di cui all’art. 19bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.”

Di seguito il testo integrale della risposta numero 83/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia Entrate - Risposta 83/2023
Prestazioni di servizi esenti ai fini IVA effettuate in via occasionale –
Detrazione ex art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972

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