Gruppo IVA: focus delle Entrate su requisiti di holding e controllate

Rita Maria Esposito - Leggi e prassi

Con il principio di diritto numero 3 del 17 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate interviene sul vincolo economico per le holding e sui rapporti tra controllante e controllata ai fini della costituzione del Gruppo IVA

Gruppo IVA: focus delle Entrate su requisiti di holding e controllate

Gruppo IVA, focus dell’Agenzia delle Entrate sui termini per la sussistenza dei vincoli economico e finanziario.

Con la pubblicazione del Principio di Diritto numero 3 del 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene sul gruppo IVA e lo fa approfondendo e chiarendo due aspetti tecnici alla base di numerose controversie legate alla determinazione del perimetro soggettivo del gruppo.

Nello specifico l’Agenzia chiarisce la verifica del vincolo economico per le holding e i termini del rapporto controllante/controllata.

Stabiliti due principi:

  • la mancata partecipazione delle holding alle attività di business delle controllate non esclude automaticamente il vincolo economico;
  • la presenza del vincolo finanziario è sufficiente per consentire la partecipazione delle controllate al costituendo gruppo IVA.

Quando si parla di gruppo IVA si intende istituto che permette ai gruppi societari di essere considerati come unico soggetto passivo IVA, purché tra le aziende che lo compongono esistano determinati vincoli.

Gruppo IVA: chiarimenti sulla sussistenza del vincolo economico per le holding

Partendo dalla normativa di riferimento, ovvero l’art. 70-bis del d.P.R. 633/72, l’Agenzia chiarisce i termini della sussistenza del vincolo economico per le holding.

Nello specifico, la normativa che regola la costituzione del gruppo IVA prevede la sussistenza congiunta - tra le aziende che lo compongono - di tre vincoli specifici:

  • vincolo finanziario;
  • vincolo economico;
  • vincolo organizzativo.

I tre vincoli devono sussistere contemporaneamente.

Nel primo chiarimento si stabilisce che la mancata partecipazione delle holding all’attività di business svolta dalle controllate non esclude automaticamente l’esistenza del vincolo economico, previsto dal comma 2 dell’art.70-ter del d.P.R. 633/72.

Tale vincolo - specifica l’Agenzia - deve essere valutato in relazione al ruolo apicale nella catena di controllo svolto dalle holding, che si collocano ai vertici delle organizzazioni.

“Il fatto che le stesse (holding, ndr) non prendano parte alla specifica attività di business svolta dalle proprie controllate non esclude, dunque, in alcun modo, l’integrazione del vincolo economico, ai sensi dell’articolo 70­ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che va valutato in relazione al peculiare ruolo che le stesse rivestono, da un punto di vista strategico, ponendosi ai vertici del Gruppo.”

La controllata può far parte del gruppo IVA in virtù del vincolo finanziario

Il secondo chiarimento riguarda, invece, il rapporto controllante/controllata ai fini della determinazione del perimetro soggettivo per la partecipazione al gruppo IVA.

L’interrogativo è il seguente: cosa accade alle controllate se la controllante non rientra nel Gruppo IVA per la mancanza del vincolo organizzativo?

L’Agenzia - pur ribadendo la necessaria sussistenza dei tre vincoli - chiarisce che, anche se l’azienda controllante è esclusa dal perimetro del gruppo IVA per la mancata sussistenza del vincolo organizzativo, le controllate possono comunque entrare a far parte del gruppo se sussiste il vincolo finanziario - ai sensi dell’articolo 70-­ter, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 - con la controllante.

Alla base di tale determinazione c’è il presupposto secondo il quale, la mancata sussistenza del vincolo organizzativo tra controllante e controllata non fa venire meno il vincolo finanziario da cui poi derivano presuntivamente anche i vincoli economico e organizzativo.

Lo stesso principio vale anche nel caso di mancata sussistenza del vincolo economico tra controllante e controllata.

“In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 70­ter, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 (da cui deriva presuntivamente anche la sussistenza del vincolo economico ed organizzativo), la società controllata rientra nel perimetro del Gruppo IVA, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l’insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico).”

Di seguito il documento integrale diffuso dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto 3/2023
Gruppo IVA – Requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo – 1. Verifica del vincolo economico con riferimento alle Holding – 2. Rapporto controllante/controllata, riscontro dei vincoli e riflessi nella determinazione del perimetro soggettivo del Gruppo.

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