Premi di risultato, detassazione solo con incremento

Premi di risultato, requisti per la detassazione chiariti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello pubblicata il 19 ottobre 2018. Per l'applicazione del regime fiscale agevolato è necessario che vi sia un incremento del risultato.

Premi di risultato, detassazione solo con incremento

Premi di risultato, per la detassazione degli importi erogati ai dipendenti è necessario rispettare tra i requisiti quello dell’incremento.

A fornire chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato sulle somme erogate a titolo di premi di produttività è la risposta all’interpello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 19 ottobre 2018.

Per poter applicare l’aliquota sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 10 per cento è quindi fondamentale che vi sia un incremento di risultato rispetto al periodo precedente e che, come previsto dalle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i premi di risultato siano erogati in esecuzione di contratti collettivi o aziendali.

Nei contratti collettivi per la detassazione dei premi di risultato è necessario che siano stabiliti i criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.

Sarà soltanto a seguito della verifica dell’incremento - presupposto dell’erogazione del premio di risultato - che le somme potranno essere tassate beneficiando del regime agevolato sostitutivo IRPEF del 10 per cento.

Premi di risultato, detassazione solo con incremento. I chiarimenti delle Entrate

Tra i requisiti previsti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate a titolo di premio di risultato è necessario verificare che sia stato raggiunto un incremento di produttività o redditività in base a quanto previsto dal contratto collettivo.

La verifica del raggiungimento del risultato previsto per l’erogazione delle retribuzioni premiali dovrà essere effettuata in base al periodo congruo, definito dall’accordo, che potrà essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale.

Quello che l’Agenzia delle Entrate sottolinea nella risposta all’interpello pubblicata il 19 ottobre 2018 è che il risultato conseguito dall’azienda sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente.

Le retribuzioni aggiuntive erogate a titolo di premio di produttività devono necessariamente essere legate ad un incremento.

Per la verifica del requisito dell’incrementabilità deve essere effettuato un confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello 19 ottobre 2018
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Reddito di lavoro dipendente - Detassazione Premi di risultato - Art. 1, commi 182 a 189, legge n. 208 del 2015 e ss.mm. (legge n. 208 del 2015)

Tassazione ordinaria premio di risultato senza requisito incrementale

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali sui premi di risultato arrivano poco dopo la pubblicazione della circolare INPS contenete i chiarimenti relativi alla decontribuzione prevista per aziende e datori di lavoro.

In contrasto rispetto alla soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate nell’interpello del 19 ottobre 2018 nega la possibilità di fruire della tassazione agevolata al 10 per cento sulle somme erogate ai dipendenti.

Questo perché l’erogazione del premio di risultato non risulta subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, bensì è ancorato al “raggiungimento di un dato stabile che non risulta pertanto incrementale rispetto ad un congruo periodo antecedente”.

Pertanto, se alla fine del periodo congruo non sia raggiunto alcun incremento, sarà necessario per il datore di lavoro recuperare le imposte non versate in relazione alle somme erogate a titolo di premio di risultato applicando l’aliquota sostitutiva IRPEF del 10 per cento.

Tuttavia, conclude l’Agenzia delle Entrate, qualora il valore raggiunto risulti incrementale rispetto a quello dell’anno precedente, il premio di risultato potrà godere del regime di detassazione.

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