Detrazione spese scolastiche e universitarie: due vie per i corsi all’estero

Detrazione spese scolastiche e universitarie: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel caso di frequenza all'estero in un Paese UE o extra UE. Due vie per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie e per l'università.

Detrazione spese scolastiche e universitarie: due vie per i corsi all'estero

Detrazione spese scolastiche ed universitarie con regole diverse nel caso di frequenza all’estero. Con la risposta all’interpello n. 158 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti a seguito delle novità introdotte dalla Buona Scuola.

La possibilità di portare in detrazione fiscale dall’Irpef le spese d’istruzione sostenute all’estero riguarda soltanto gli studenti universitari. Al contrario, la detrazione per la scuola d’infanzia, primaria o secondaria, spetta solo per le scuole appartenenti al sistema nazionale.

Una chiusura netta quella stabilita dalla legge sulla Buona Scuola e, alle tante criticità sollevate negli anni da insegnanti e studenti, si unisce anche la stretta alla detrazione delle spese scolastiche oggetto di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazione spese scolastiche e universitarie: due vie per i corsi all’estero

Nonostante il MIUR consideri la frequenza di un anno scolastico all’estero parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente, le spese sostenute non possono sempre portate in detrazione fiscale dall’Irpef.

Il rimborso del 19%, da richiedere in sede di presentazione e con la compilazione della dichiarazione dei redditi, segue due diverse regole a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla Buona Scuola.

L’articolo 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha modificato il sistema di detrazione ai fini IRPEF delle spese di frequenza scolastica ed ha diviso le regole previste per università e per le scuole d’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e secondarie.

In particolare, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi è stato aggiunta la nuova lettera e-bis all’articolo 15, comma 1, stabilendo che è possibile fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, relativamente a:

“le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,...”.

La nuova norma cita esplicitamente le scuole del sistema nazionale di istruzione, tagliando fuori dalla detraibilità le spese sostenute per eventuali periodi di studio all’estero.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 158/2018
Detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado sostenute all’estero.

Detrazione spese scolastiche, beneficio circoscritto

La normativa analizzata dall’Agenzia delle Entrate non soltanto non cita le scuole straniere, ma anzi esplicitamente circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”.

Una cesura netta e pertanto, in assenza di una modifica normativa:

si deve ritenere che il contribuente non può detrarre dall’IRPEF (ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e-bis) del TUIR) la spesa sostenuta in relazione alla frequenza di le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Detrazione spese universitarie anche per i corsi all’estero

Non è stata modificata la regola che consente di portare in detrazione fiscale le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari all’estero.

Così come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 158, le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove fossero relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria.

“Tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR) che fa riferimento alle università statali e non statali”

Trattamento fiscale di favore che tuttavia non può essere estero al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma e che segna un doppio e diverso trattamento tra i primi anni d’istruzione e quelli dell’università.

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