Preclusione probatoria solo a specifiche condizioni

Emiliano Marvulli - Contabilità e impresa

Se il contribuente si rifiuta di esibire libri, documentazione e scritture contabili, l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario dell'Amministrazione finanziaria è legittimo. Ma la sanzione sull'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, si applica solo in caso di invito specifico, completo di avvertimento sulle conseguenze previste

Preclusione probatoria solo a specifiche condizioni

Nell’ipotesi in cui, in sede di contraddittorio endoprocedimentale con l’Agenzia delle entrate, il contribuente si rifiuti di esibire i libri, la documentazione e le scritture contabili ai verificatori, è legittimo l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del DPR 600/73, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

Queste le interessanti indicazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14707 del 26 maggio 2023.

La sentenza della Corte di Cassazione sulla mancata esibizione di libri, scritture e documentazione

Il procedimento ha ad oggetto il ricorso avverso distinti avvisi di accertamento, che la società ha impugnato invocandone la nullità.

La CTP ha respinto le doglianze della società dichiarando l’inammissibilità delle prove documentali in quanto, in sede di verifica, la società aveva rifiutato l’esibizione dei libri contabili.

La decisione è stata confermata dalla CTR e avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 52, comma 5 D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede che “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze della società e ha cassato con rinvio la decisione della CTR.

In sede amministrativa, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti, determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo qualora l’Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

Preclusione probatoria solo a specifiche condizioni: le conclusioni della Corte di Cassazione

Costituisce principio giurisprudenziale, pacifico e reiterato, quello secondo cui l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, così da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

Al contempo è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse.

È onere della stessa Amministrazione finanziaria dimostrare il rispetto di tale prescrizione.

Ne consegue che, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria.

Diversamente, l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.

Sotto questo profilo, la C.t.r. non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale richiamato e ciò perché, nella sentenza, si è limitata ad affermare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria sulla mera circostanza che si trattasse di documentazione non prodotta dal contribuente all’atto della risposta al questionario, nemmeno considerando che la prova dell’avvertimento, al fine di farne derivare l’inutilizzabilità della documentazione, spetta all’Ufficio.

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