Una “prassi commerciale” non è mai un dato di fatto

Nell'accertamento fiscale di tipo presuntivo la prassi commerciale non può essere utilizzato come se fosse un dato di fatto: è questo l'importante principio che si evince dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione.

Una “prassi commerciale” non è mai un dato di fatto

Una mera “pratica commerciale”, per quanto diffusa e comune, non può mai costituire un “fatto notorio” in quanto quest’ultima fattispecie, di natura eccezionale perché derogatoria ai principi del contraddittorio e di disposizione delle prove, può essere utilizzata in ambito processuale solo quando costituisce un fatto percepito dalla collettività con un tale grado di certezza da apparire certo e incontestabile.

Questi i principi contenuti nell’ordinanza numero 25218 dell’11 ottobre 2018 della Corte di cassazione.

La prassi commerciale non è un dato di fatto
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in merito alla qualificazione giuridica della «prassi commerciale» per giustificare determinati comportamenti dal punto di vista fiscale

Il fatto – La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società immobiliare con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via presuntiva il reddito imponibile relativamente alla vendita di un immobile. A parere dell’Agenzia delle entrate lo scostamento tra la somma erogata a titolo di mutuo all’acquirente dell’immobile e il prezzo di vendita indicato nell’atto notarile costituiva prova della sotto fatturazione della cessione immobiliare.

Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso, accolto parzialmente dalla CTR, che aveva annullato i rilievi relativi alla presunta omessa fatturazione di parte del prezzo dell’immobile venduto e al recupero del maggior reddito accertato, in quanto l’amministrazione finanziaria non aveva fornito idonei riscontri in grado di provare che “la differenza tra il mutuo erogato (agli acquirenti degli immobili) e l’importo da corrispondere, a saldo al momento del rogito, indicasse un occultamento di prezzo.”

Entrambe le parti in causa impugnavano la sentenza, parzialmente riformata dai giudici d’appello con riferimento al maggior volume di affari accertato.

In particolare la CTR ha ritenuto che la circostanza della maggiore somma erogata a titolo di mutuo agli acquirenti degli immobili rispetto al prezzo indicato nell’atto pubblico di vendita non legittimava, da sola, la presunzione di sotto fatturazione del prezzo di vendita in quanto “nella pratica commerciale è usuale che gli acquirenti degli immobili si rivolgano agli istituti di credito disponibili ad erogare il mutuo ipotecario per farsi anticipare, con dei prefinanziamenti, il peculio necessario per corrispondere gli anticipi di prezzo al venditore, prefinanziamenti poi estinti proprio con il ricavato del mutuo.”

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando, quale motivo principale, violazione degli articoli 39, comma 1 lettera d) del d.p.r. n. 600/1973 e 54, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 nella parte in cui la Commissione Regionale ha annullato l’avviso di accertamento in ragione della qualificata presunzione di sotto fatturazione del prezzo di cessione.

La corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale in diversa composizione.

La decisione – L’accertamento di cui si dibatte appartiene alla categoria del cd. accertamento presuntivo, secondo il quale “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”

La CTR ha ritenuto che la pratica di rivolgersi alle banche per ottenere “prefinanziamenti” (con cui gli acquirenti pagano gli anticipi alla società venditrice) estinti con il ricavato del successivo mutuo, costituisca una prassi commerciale universalmente riconosciuta e comune.

Di conseguenza, la differenza rilevata tra il maggior somma erogata a titolo di mutuo all’acquirente rispetto al prezzo indicato nell’atto di compravendita non legittima di per sé la presunzione di sotto fatturazione del prezzo di cessione.

Secondo il giudizio dell’Ufficio accertatore, invece, la summenzionata differenza, unitamente ad altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, costituisce prova dell’esistenza di attività non dichiarate (nel caso di specie la sotto fatturazione della vendita immobiliare).

Sul punto i giudici di cassazione hanno rilevato in maniera inequivocabile che “la pratica commerciale ritenuta usuale” non possa rientrare nella nozione di fatto notorio.

Confermando un principio oramai consolidato, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.”

In altre parole, il fatto notorio deve essere inteso al pari di una circostanza eccezionale perché introduce all’interno del perimetro processuale prove non fornite dalle parti e relative a fatti non vagliati né controllati dalle stesse. Per tali ragioni esso deve essere inteso in termini rigorosi.

Di conseguenza, devono ritenersi “estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie.”

Alla luce di tale principio, quindi, l’affermata pratica commerciale “usuale” non possiede i caratteri necessari per derogare al principio dispositivo delle prove, con la conseguente inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre, nell’analizzare la decisione di merito, i giudici di legittimità hanno rilevato come la CTR abbia omesso di valutare nel loro complesso gli elementi fattuali posti dall’Agenzia delle entrate a sostegno della rideterminazione presuntiva del reddito.

A riguardo, infatti, i giudici di piazza Cavour hanno precisato che, unitamente alla constatazione della maggiore somma erogata a titolo di mutuo agli acquirenti degli immobili rispetto al saldo loro ancora dovuto al venditore, l’Ufficio aveva prodotto altri elementi, tra cui le modalità di acquisto e del pagamento con un acconto quasi pari al valore dichiarato dell’immobile e, soprattutto, il minor importo del prezzo dichiarato in atto rispetto al valore stimato dalla banca a titolo di garanzia per la dazione del mutuo.

L’insieme di tali indizi, se fossero stati presentati nel loro complesso, avrebbero certamente comportato una diversa soluzione della controversia in commento.

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