Personale sanitario in pensione: cumulo con i redditi da lavoro autonomo fino al 2023

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS con il messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022 comunica che i redditi da lavoro autonomo percepiti dal personale sanitario in pensione richiamato in servizio per fronteggiare l'emergenza COVID saranno cumulabili con i trattamenti pensionistici fino alla fine del 2023. La proroga è stata disposta dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

Personale sanitario in pensione: cumulo con i redditi da lavoro autonomo fino al 2023

Il personale sanitario in pensione, richiamato in servizio a causa dell’emergenza COVID, potrà continuare a cumulare pensione e nuovo reddito fino al 31 dicembre 2023.

Lo comunica l’INPS tramite il messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022.

Il Decreto Semplificazioni convertito in legge ha disposto la proroga fino alla fine del prossimo anno per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, al personale sanitario già in pensione.

Fino a questa data, dunque, sarà ammesso il cumulo del trattamento pensionistico e il nuovo reddito, ad eccezione della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Personale sanitario in pensione: cumulo con i redditi da lavoro autonomo fino al 2023

Nel messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022 l’INPS comunica che il personale sanitario in pensione che è stato richiamato in servizio per fronteggiare l’emergenza COVID potrà continuare a cumulare il trattamento pensionistico con i nuovi redditi da lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2023.

Il chiarimento arriva in seguito alla nuova proroga, disposta dal Decreto Semplificazioni convertito nella legge n. 122/2022, di quanto stabilito originariamente dal Decreto Cura Italia del 2020 (art. 2 bis, comma 5).

La proroga fino alla fine del 2023, dunque, interessa gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegnati ad ex:

  • dirigenti medici;
  • veterinari e sanitari;
  • personale del ruolo sanitario del comparto sanità;
  • operatori socio-sanitari.

Questi soggetti, dunque, potranno accettare incarichi di massimo sei mesi fino alla fine del prossimo anno e cumulare reddito e pensione.

Tramite il messaggio n. 3287 l’INPS conferma la possibilità di cumulare il trattamento pensionistico e il nuovo reddito da lavoro fino a tale data e sottolinea che la deroga al regime di incumulabilità si applica anche per quanto riguarda i trattamenti pensionistici relativi a quota 100 e quota 102.

Pertanto, in sintesi, fino al 31 dicembre 2023, il personale sanitario in pensione richiamato in servizio per far fronte all’emergenza COVID, potrà continuare a cumulare il nuovo reddito da lavoro autonomo con i trattamenti pensionistici percepiti, inclusi quota 100 e quota 102.

L’unica eccezione è rappresentata dai trattamenti riservati ai lavoratori precoci, quota 41 (soggetti entrati nel mondo del lavoro prima del compimento della maggiore età), che non sono cumulabili.

Cumulo pensione e reddito da lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2023: istruzioni operative

Per quanto riguarda ulteriori chiarimenti in relazione alla cumulabilità di reddito da lavoro e trattamento pensionistico per il personale sanitario che ha ripreso servizio, l’INPS rimanda al testo delle precedenti istruzioni pubblicate in materia, le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021 e il messaggio n. 298 del 2022.

In particolare, la circolare n. 74 del 2020 ha fornito le istruzioni operative sul regime di cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con il trattamento pensionistico quota 100.

Questa specifica le istruzioni in relazione all’apposita comunicazione da inviare all’INPS.

I soggetti interessati devono comunicare all’Istituto, in particolare alle strutture territoriali competenti, di aver ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa..

Nello specifico dovranno inviare il modello AP139, disponibile sul portale INPS. Alla sezione 4, sarà necessario indicare i redditi cumulabili con l’indicazione “Emergenza Covid-19”, allegando la documentazione che attesta il conferimento dell’incarico.

I redditi cumulabili con la pensione sono esclusivamente quelli riferiti all’attività lavorativa effettuata per emergenza COVID, secondo quanto stabilito dall’articolo 2-bis comma 5 del Decreto Cura Italia.

INPS - Messaggio n. 3287 del 6 settembre 2022
Proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network