Pensioni professori università non statali, le istruzioni INPS per l’equiparazione dei contributi

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Pensioni professori università non statali, l'INPS fornisce le istruzioni che recepiscono l'equiparazione dei contributi prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Nel complesso viene indicata l’aliquota del 33 per cento della contribuzione imponibile, come precisato nella circolare numero 81 dell'8 giugno 2021.

Pensioni professori università non statali, le istruzioni INPS per l'equiparazione dei contributi

Pensioni professori università non statali, con la circolare numero 81 dell’8 giugno 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per l’equiparazione dei contributi con quelli di chi insegna nelle università statali.

Il documento di prassi recepisce quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 che ha disposto l’equiparazione delle aliquote dei contributi di finanziamento dei trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute.

Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021.

Pensioni professori università non statali, le istruzioni INPS per l’equiparazione dei contributi

Sulle pensioni dei professori delle università non statali, l’INPS fornisce istruzioni con la circolare numero 81 dell’8 giugno 2021.

INPS - Circolare numero 81 dell’8 giugno 2021
Articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali.

Attraverso il documento di prassi l’Istituto recepisce quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, in particolare dall’articolo 1, comma 565 della legge 178 del 2020.

Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali è la stessa, senza possibili deroghe.

Nel documento di prassi dell’INPS vengono affrontati i seguenti punti:

  • le Università non statali legalmente riconosciute;
  • gli obblighi di iscrizione e aliquote contributive di finanziamento e di computo per le prestazioni antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 565, della Legge di Bilancio;
  • l’armonizzazione delle aliquote contributive, introdotta dall’articolo 1, comma 565, della Legge di Bilancio.

Nella prima parte vengono riepilogate le norme che istituiscono le università non statali legalmente riconosciute, ovvero:

  • regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
  • legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
  • legge 29 luglio 1991, n. 243, recante “Università non statali legalmente riconosciute”;
  • legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Il personale di tali università si può iscrivere, ai fini previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), a eccezione della categoria dei professori e ricercatori universitari per i quali è prevista una disciplina specifica.

Inizialmente i contributi pensionistici previsto erano dell’8,80 per cento della contribuzione imponibile mentre la contribuzione a carico delle Università-datrici di lavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa.

L’aliquota quindi si attestava al 17,60 per cento della contribuzione imponibile.

Successivamente la pensione di professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute è stata inserita nel bilancio dello Stato.

Al momento tali soggetti, se non stabilito diversamente nello statuto, possono continuare ad applicare le aliquote sopra evidenziate.

Pensioni professori università non statali: l’armonizzazione delle aliquote contributive

Nella circolare numero 81 dell’8 giugno 2021 viene recepito quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Nel testo si legge infatti quanto segue:

“Come già evidenziato, la legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa.”

Di conseguenza, per il calcolo dei contributi si applica nel complesso l’aliquota del 33 per cento, ripartita come segue:

  • 8,80 per cento a carico del personale dipendente;
  • 24,20 per cento a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro.

Restano acquisiti i contributi pensionistici versati per il periodo precedente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

Infine, come specificato nel documento di prassi dell’INPS:

“Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 si provvede mediante trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS.”

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