Pegno su quote di Srl: per il registro si fa riferimento alla somma garantita

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

In caso di pegno sulle quote di partecipazione in Srl o società personali, la base imponibile dell'imposta di registro deve essere determinata secondo la regola generale della somma garantita e non in ragione del valore nominale delle quote. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Pegno su quote di Srl: per il registro si fa riferimento alla somma garantita

Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (art. 43, lett. f) del DPR n. 131/1986), nella nozione di “titoli” indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in Srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro.

Ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34507 del 2023.

Pegno su quote di Srl: per il registro si fa riferimento alla somma garantita, la sentenza della Cassazione

Una società di capitali ha stipulato “un accordo per la costituzione di pegno su quote” in favore della Srl partecipata, a garanzia di un’operazione finanziaria.

Il notaio rogante l’atto provvedeva prudenzialmente a liquidare l’imposta di registro, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lett. f) del DPR n. 131/86, in ragione dello 0,5 per cento del valore delle obbligazioni garantite.

Tuttavia la società, ritenendo che l’imposta fosse stata calcolata su un’errata base imponibile, assumendo il valore massimo della garanzia prestata, anziché il valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione societaria costituita in pegno, presentava istanza per il rimborso di parte dell’imposta versata.

A seguito del rigetto dell’istanza, la società ha proposto ricorso, accolto dalla CTP. L’Agenzia delle Entrate notificava appello contro detta sentenza, denunciando la falsa applicazione dell’art. 43 del TUR.

La CTR, ha respinto l’appello erariale ritenendo che fosse corretto, come operato dalla società contribuente, applicare l’aliquota percentuale di tariffa sulla base imponibile costituita dal valore nominale delle quote societarie costituite in pegno e non, come sostenuto dall’amministrazione finanziaria, sulla base imponibile costituita dall’ammontare massimo delle obbligazioni garantite, rilevando che l’art. 43 comma 1 lett. f) del DPR n. 131/86 prevede che la base imponibile corrisponda al valore del bene costituito in pegno, anziché all’importo dell’intera somma garantita, quando si tratti “di valori o di titoli”.

La controversia è giunta sino in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza di secondo grado da parte dell’Amministrazione finanziaria. La Parte Pubblica ha contestato la violazione e falsa applicazione del citato art. 43 del TUR, ritenendo che possono rientrare nella categoria dei “titoli” esclusivamente i titoli di credito e non invece le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata che non sono titoli di credito, con la conseguenza che la base imponibile nel caso che ci occupa deve essere necessariamente la somma garantita, come del resto ha ritenuto il Notaio rogante.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato la sentenza della CTR, con rigetto del ricorso proposto dalla società.

L’aliquota tariffaria deve essere applicata sull’ammontare della somma garantita

Il giudizio attiene alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 1, lett. f) del DPR n. 131/1986, che dispone che la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita:

“per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita.”

La disposizione è dunque chiara nel fissare la regola generale per cui, tanto nel caso di garanzia reale quanto in quello di garanzia personale, l’aliquota tariffaria deve essere applicata sull’ammontare della “somma garantita”.

La disciplina prevede una deroga se la garanzia viene prestatain denaro o in titoli”, nel qual caso si ha riguardo - sempre che si tratti di importi inferiori alla somma garantita - all’ammontare del denaro ovvero al controvalore dei titoli dati in garanzia.

Ciò premesso, e venendo al tema della controversia, per una interpretazione della nozione di “titoli”, il collegio ha precisato che ci si debba riferire ai “titoli di credito” in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 e segg. c.c.), ai “titoli rappresentativi di merci” (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art. 1996 c.c.), ai “valori mobiliari” o “prodotti finanziari”, che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico), nonché ai “titoli azionari” o “strumenti finanziari partecipativi”, suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi (artt. 2354 e 2355 c.c.).

Sul tema la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con le Ordinanze nn. 9377 e 9378 del 2022, che la base imponibile, in caso di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata, è costituita dalla somma garantita e non dal valore delle quote oggetto di pegno, alla luce del tenore letterale dell’art. 43, lett. f) del DPR n. 131/1986 che detta una regola chiara sulla determinazione della base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, individuandola nella “somma garantita”.

Diversamente da quanto sostenuto dai giudici della CTR, la Corte di Cassazione ritiene, quindi, che nella nozione di “titoli” non possano rientrare anche le quote sociali di Srl o società personali perché, per quanto anch’esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni, sono sottoposte ad un regime autonomo e radicalmente diverso dalle azioni.

Sono infatti prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito e non circolano come tali. La legge, anzi, vieta espressamente che le quote di partecipazione di Srl siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

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