Imposta di registro: è fissa a 200 euro per la compensazione legale in atto pubblico

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro, per la dichiarazione di compensazione legale in atto pubblico deve essere applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Lo spiega la risposta all'interpello numero 358 del 16 settembre 2020. I reciproci crediti devono essere omogenei, certi, liquidi ed esigibili.

Imposta di registro: è fissa a 200 euro per la compensazione legale in atto pubblico

Imposta di registro, nel caso di compensazione legale che non ha ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale deve essere applicata nella misura fissa di 200 euro.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 358 del 16 settembre 2020.

A permetterlo è il fatto che l’atto sia stipulato nella forma pubblica.

L’estinzione dei reciproci debiti in compensazione, per l’esistenza di reciproci crediti, avviene tramite una dichiarazione diretta dell’interessato che beneficia di un effetto che si è già verificato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile.

Imposta di registro: è fissa a 200 euro per la compensazione legale in atto pubblico

Per la compensazione legale in atto pubblico si deve applicare l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 358 del 16 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello
Tassazione ai fine dell’imposta di registro della dichiarazione di avvalersi della compensazione legale.

La richiesta di delucidazioni arriva da un notaio incaricato della stipula di due atti di compravendita tra le stesse parti e dello stesso importo.

Nello specifico si tratta di due immobili che vengono venduti reciprocamente alla stessa somma.

In tal caso si può applicare la compensazione legale, stabilita nel codice civile.

Nello specifico l’articolo 1241 prevede che:

“Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.”

L’articolo 1242 stabilisce, inoltre, che la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza.

Infine, l’articolo 1243 specifica che tale compensazione si verifica esclusivamente tra due somme di denaro o quantità di cose dello stesso genere, ugualmente liquide ed esigibili.

In sostanza, le disposizioni in questione prevedono la possibilità di realizzare la compensazione quando i crediti che sono vantati reciprocamente rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • omogeneità;
  • certezza;
  • liquidità;
  • esigibilità.

In tali casi si può applicare la compensazione legale.

Nello specifico il documento di prassi sottolinea che:

“La suddetta disposizione ricognitiva della compensazione legale, pertanto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di Euro 200, a norma dell’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, nel caso in esame, contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico.”

In altre parole, quando si verifica la compensazione legale in un atto pubblico l’imposta di registro deve essere versata nella misura fissa di 200 euro.

Imposta di registro, l’effetto giuridico della compensazione legale

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene anche spiegato quali sono gli effetti giuridici della compensazione legale.

Dal punto di vista fiscale tale compensazione viene interpretata come una disposizione autonoma, finalizzata al pagamento del corrispettivo, con natura ricognitiva.

In linea con l’argomentazione del notaio istante, la dichiarazione di compensazione non cambia la situazione preesistente.

L’estinzione dei debiti reciproci, infatti, si verifica ex lege e non presuppone incertezza nella situazione delle due parti.

L’effetto dell’estinzione si verifica ipso iure, per la coesistenza di crediti reciproci.

La dichiarazione dell’interessato per beneficiare della compensazione può dirsi equivalente ad una dichiarazione diretta a volersi avvalere di un effetto che si è già verificato, non di una costituzione di tale effetto.

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