Patent box, le istruzioni dell’AdE sulla sospensione del decreto Cura Italia

Alessio Mauro - Dichiarazione dei redditi

Patent box, la circolare numero 7 del 27 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla sospensione prevista dall'articolo 67 del decreto Cura Italia. Per le istanze pendenti i termini ricominceranno a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.

Patent box, le istruzioni dell'AdE sulla sospensione del decreto Cura Italia

Patent box, con la circolare numero 7 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla sospensione prevista dall’articolo 67 del decreto Cura Italia.

Nella sospensione dei termini tra l’8 marzo e il 31 maggio sono infatti ricomprese le procedure di accordo preventivo legate all’utilizzo di determinati beni immateriali.

Il documento di prassi riporta la casistica delle situazioni possibili e spiega come vengono riscritti i termini.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre quali delle procedure possono continuare per via telematica durante il periodo interessato.

Patent box, le istruzioni dell’AdE sulla sospensione del decreto Cura Italia: la circolare 7 del 27 marzo 2020

Con la circolare numero 7 del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulle situazioni relative alla sospensione dei termini tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, prevista dall’articolo 67 del decreto Cura Italia.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 7/E del 27 marzo 2020
Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.

La sospensione contenuta dall’articolo 67 del decreto numero 18 del 17 marzo 2020 comprende anche la patent box, ossia la possibilità prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014.

Tale norma permette alle imprese di scegliere il regime di esclusione dal reddito imponibile di una parte dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L’ipotesi deve essere regolamentata da un preventivo accordo in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato molti dei termini previsti, ancora pendenti alla data dell’8 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Fra tali casi rientrano gli accordi preventivi unilaterali, bilaterali e multilaterali.

I termini sospesi ricominceranno a decorrere a partire dal 1° giugno ma è possibile inviare le istanze attraverso la posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].

I soggetti non residenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, potranno invece utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Patent box, le istruzioni dell’AdE sulla sospensione del decreto Cura Italia: termini e scadenze

Il decreto Cura Italia e la sospensione prevista dall’articolo 67 si applicano anche alla patent box.

Nello specifico vengono modificati i termini delle procedure ancora pendenti e di quelle presentate durante il periodo della sospensione.

Nel primo caso si può fare riferimento al seguente esempio:

“se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell’articolo 31-ter il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l’Agenzia delle entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno.”

I termini sono sospesi e il conto dei giorni ripartirà dal 1° giugno 2020.

Le stesse regole valgono anche per l’integrazione della documentazione, permessa entro 120 giorni dalla data dell’accordo preventivo.

Per le istanze presentate durante il periodo di sospensione, invece il primo giorno di decorrenza del periodo di trenta giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’istanza è il 1° giugno.

Resta infine il caso in cui la procedura arrivi alla fase conclusiva dell’istruttoria prima del periodo di sospensione.

In tal caso, se l’accordo è sottoscritto nel periodo di sospensione, è efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo di tale sospensione.

Il documento di prassi specifica che:

“La procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark.”

Patent box, le istruzioni dell’AdE sulla sospensione del decreto Cura Italia: le indicazioni operative per gli uffici

Durante il periodo della sospensione gli uffici potranno svolgere le attività legate alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo secondo l’adozione di opportune modalità organizzative.

Le procedure potranno generalmente continuare a distanza.

In merito, l’Agenzia delle Entrate riepiloga in un elenco alcune delle attività che possono essere svolte:

  • l’identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio tramite PEC o e-mail della copia del documento di identità. Sebbene il documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;
  • l’indicazione nella PEC o e-mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza da utilizzare per il contraddittorio;
  • l’effettuazione del contraddittorio;
  • la redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o e-mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
  • l’invio tramite PEC o e-mail del file del verbale di contraddittorio ed eventuali allegati al contribuente o suo rappresentante per la formale condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza (redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio) si concludesse nello stesso giorno;
  • dopo la formale condivisione, la stampa del file condiviso e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
  • la scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o e-mail all’ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
  • la stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte dei verbalizzanti dell’ufficio;
  • l’invio via PEC o e-mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e a cui è attribuito un numero di protocollo.

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