Partita IVA obbligatoria per la guardia medica in sostituzione

Partita IVA e obbligo di fatturazione per la guardia medica in sostituzione che, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, produce redditi da lavoro autonomo. Le novità nella risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020.

Partita IVA obbligatoria per la guardia medica in sostituzione

Guardia medica in sostituzione, partita IVA obbligatoria e fatturazione nei confronti dell’ASL per il pagamento del compenso per la prestazione svolta.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai redditi relativi alle prestazioni svolte dal sostituto medico di continuità assistenziale.

Per le prestazioni a tempo i redditi prodotti rientrano tra quelli di lavoro autonomo e, pertanto, è necessaria l’apertura di partita IVA per l’esercizio della professione.

In linea generale, specifica l’Agenzia delle Entrate, il reddito prodotto da chi esercita la professione di medico rientra tra quelli di lavoro autonomo, salvo i casi in cui l’attività sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio, l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN).

Per quel che riguarda nello specifico la tassazione dei redditi relativi a sostituzioni di guardie mediche, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si presenta particolarmente importante, in quanto fissa punti fermi su un tema oggetto di diversi dubbi.

Partita IVA obbligatoria per la guardia medica in sostituzione

I redditi prodotti dal medico di continuità assistenziale per le prestazioni di sostituzione non possono essere considerati redditi da lavoro dipendente, così come previsto invece per le guardie mediche con incarico a tempo indeterminato.

Per le guardie mediche con incarico fisso, è stata la risoluzione n. 14/1999 del Ministero delle Finanze a chiarire il corretto inquadramento fiscale. Lo stesso trattamento però non può estendersi anche ai sostituti.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, l’incarico assegnato alla guardia medica per le sostituzioni è a tempo determinato e quindi provvisorio, considerando che può può cessare in ragione del rientro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato.

Il tipo di rapporto che si instaura tra l’ASL ed il medico sostituto è quindi inquadrabile come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che è obbligatorio aprire partita IVA ed emettere fattura al fine della percezione del compenso stabilito.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 41 del 16 luglio 2020
Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale

Guardia medica, reddito occasionale o professionale per le sostituzioni?

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate proseguono. Nella risoluzione n. 41/E/2020 sono infatti contenute ulteriori precisazioni in materia di Irpef ed IVA e sulla corretta qualificazione dei compensi percepiti dalla guardia medica in sostituzione, per spiegare se si tratti di redditi professionali o occasionali.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo:

“quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5.”

Alla disposizione di cui sopra si aggiunge quanto previsto dall’articolo 67, comma 1 lettera l) del TUIR, secondo cui i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rientrano tra i redditi diversi.

Ai fini IVA, l’applicazione dell’imposta è prevista - ai sensi dell’articolo 1,

“sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”.

I soggetti per i quali si configurano tali presupposti sono quindi assoggettati all’obbligo di fatturazione, aprendo quindi una partita IVA.

Ai fini dell’applicazione dell’IVA quindi il presupposto soggettivo - continua l’Agenzia delle Entrate - si realizza esclusivamente in caso di esercizio della professione in forma abituale ed in modo professionale, senza considerazioni particolari sull’importo del corrispettivo percepito.

La valutazione sulle regole per la corretta tassazione dovrà esser effettuata caso per caso.

In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono:

“ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale.”

Se quindi da un lato l’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità di valutare le diverse fattispecie caso per caso, dall’altro però riprende una sentenza della Cassazione Civile che, per i professionisti, ha individuato nell’iscrizione all’albo il requisito dell’abitualità dell’esercizio dell’attività.

Una disamina completa che porta quindi l’Agenzia delle Entrate a ribadire la propria posizione: l’attività svolta dal medico di continuità assistenziale come sostituto è in ogni caso da considerare come attività professionale abituale.

La conclusione è quindi che anche per le sostituzioni di guardia medica è obbligatoria l’apertura della partita IVA, l’emissione della fattura nei confronti dell’ASL e la dichiarazione del compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.

Un’ultima postilla: in presenza di tutti i requisiti sarà possibile aderire al regime forfettario.

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