Le aziende con la certificazione di parità di genere possono richiedere un esonero contributivo pari all'1 per cento dei versamenti complessivi: c'è tempo fino alla nuova scadenza del 30 aprile per presentare domanda. La proroga dei termini nel messaggio INPS numero 1269 del 3 aprile 2023
Le aziende che nel corso del 2022 hanno conseguito la certificazione di parità di genere hanno tempo fino alla nuova scadenza del 30 aprile 2023 per richiedere l’esonero contributivo a cui hanno diritto.
La notizia della proroga, o meglio della riapertura del termine fissato al 15 febbraio, arriva dall’INPS con il messaggio numero 1269 del 3 aprile.
In questa nuova finestra temporale è possibile rimediare anche ad eventuali errori seguendo gli ulteriori chiarimenti forniti.
Per i datori di lavoro certificati nel corso del 2023 arriveranno, poi, specifiche indicazioni.
Parità di genere ed esonero contributivo, scadenza al 30 aprile per la domanda: proroga dall’INPS
Passa al 30 aprile la scadenza per richiedere di beneficiare dell’esonero dal versamento dell’1 per cento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere ottenuta nel corso del 2022.
Il beneficio viene riconosciuto nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile. E con la circolare numero 137 del 27 dicembre scorso, l’INPS aveva illustrato tempi, modalità e requisiti per usufruirne.
“In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari”, la scadenza della presentazione delle domande di esonero, inizialmente prevista per il 15 febbraio 2023, viene spostata a fine mese.
L’occasione, per l’INPS, è anche utile per tornare sulle istruzioni da seguire per compilare la richiesta di accesso all’esonero contributivo.
I datori di lavoro interessati, anche non imprenditori, con la certificazione di parità di genere devono indicare nella domanda la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.
“Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile”.
Si legge nel messaggio numero 1269 del 3 aprile 2023.
Parità di genere ed esonero contributivo, scadenza al 30 aprile per la domanda: proroga dall’INPS
Solo dopo la scadenza del 30 aprile 2023, saranno elaborate le richieste inviate da coloro che nel 2022 hanno ottenuto la certificazione di parità di genere: l’esito, con il dettaglio dell’importo da utilizzare, sarà comunicato all’interno del Portale delle agevolazioni.
Il beneficio consiste in un esonero non superiore all’1 per cento dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione entro il limite massimo di 50.000 euro annui.
Se le risorse a disposizione, 50 milioni di euro, basteranno a soddisfare tutte le richieste, si otterrà un esonero in misura piena e la domanda sarà contrassegnata dallo stato “Accolta”.
Al contrario il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
Al termine della procedura alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R - Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L’esonero autorizzato potrà essere utilizzato per tutta la durata della validità della certificazione, a partire dal primo mese.
Nuove indicazioni specifiche arriveranno per coloro che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, “anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero”, specifica l’INPS.
- Agenzia delle Entrate - Messaggio numero 1269 del 3 aprile 2023
- Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Parità di genere ed esonero contributivo, dall’INPS proroga per la domanda: scadenza al 30 aprile