Opzione donna 2021, istruzioni INPS: domanda e requisiti

Tommaso Gavi - Pensioni

Opzione donna 2021, la Legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020, sposta la scadenza entro cui maturare i requisiti per beneficiare del pensionamento anticipato. Il nuovo termine è il 31 dicembre 2021. La modalità di presentazione delle domande resta la stessa. Lo spiega messaggio INPS numero 217 del 19 gennaio 2021.

Opzione donna 2021, istruzioni INPS: domanda e requisiti

Opzione donna 2021, la scadenza per maturazione dei requisiti richiesti dalla legge è stato spostato dalla nuova Legge di Bilancio dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

La platea di potenziali beneficiarie del pensionamento anticipato si amplia dal momento che è previsto un anno ulteriore per la maturazione dei requisiti.

Come spiegato nel messaggio INPS numero 217 del 19 gennaio 2021, la modalità per presentare le domande resta la stessa.

La decorrenza del trattamento pensionistico, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La decorrenza è quindi dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Opzione donna 2021, istruzioni INPS: domanda e requisiti

Opzione donna 2021 dà la possibilità di pensionamento anticipato alle lavoratrici, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge.

La richiesta della prestazione economica deve essere inoltrata all’INPS.

In merito lo stesso Istituto rende nota la proroga della misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2021, con il messaggio INPS numero 217 del 19 gennaio 2021.

INPS - Messaggio numero 217 del 19 gennaio 2021
Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per presentare domanda le lavoratrici devono rispondere ai seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2020:

La stessa proroga era già stata prevista lo scorso anno, in relazione all’anno precedente.

Sul requisito dell’età, il messaggio INPS specifica inoltre che:

“Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Nel caso di lavoratrici dipendenti è necessario aver cessato il rapporto di lavoro. Le lavoratrici autonome non devono, invece interrompere l’attività.

Si può beneficiare dell’opzione solo scegliendo le regole di calcolo del sistema contributivo per la liquidazione della pensione.

I requisiti di accesso restano dunque gli stessi e le novità della riguardano solo la proroga dei termini previsti nella legge numero 26 del 2019.

Opzione donna 2021: le istruzioni da seguire

La decorrenza del trattamento pensionistico dipende dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, che è 1° gennaio.

Tale decorrenza non può quindi essere anteriore alle seguenti date:

  • 1° febbraio 2021: per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • 2 gennaio 2021: per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

La presentazione della domanda prevede tre diverse strade:

  • il servizio online INPS;
  • un patronato o intermediario dell’Istituto attraverso i servizi telematici;
  • il contact center.

Il periodo di decorrenza varia a seconda della categoria di lavoratrice:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

L’importo della pensione è più basso quanto più è bassa l’età della richiedente.

Come evidenziato nel messaggio INPS, per la decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, si deve applicare l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Se vengono soddisfatti i requisiti previsti, le lavoratrici possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

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