Il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti e delle false fatture ha assunto nel corso degli anni aspetti rilevanti e complessi, solo in parte attenuati con la rivoluzione della fattura elettronica obbligatoria
In ambito fiscale una delle più frequenti e importanti frodi è quella relativa all’inesistenza del fornitore ed alle conseguenti fatturazioni per operazioni inesistenti.
Sul tema esiste una giurisprudenza ampiamente uniforme, sia nel merito che nella legittimità.
È particolarmente interessante, a questo proposito, l’ormai datata ma sempre attuale ordinanza della Corte di Cassazione (numero 30175/2022) che proprio in materia di operazioni inesistenti, avalla il rilievo dell’Ufficio, sulla base di una serie di elementi indiziari che hanno portato a ritenere cartolare l’operazione posta in essere.
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Emissione fatture per operazioni inesistenti: il fatto oggetto di analisi
Una S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2010, emessi a seguito degli elementi acquisiti dall’Ufficio a seguito di un questionario inviato in relazione ai rapporti intrattenuti con un fornitore.
Per quel ci interessa in questa sede, con il primo avviso si contestava l’indeducibilità dei costi relativi a undici fatture ricevute dal suddetto fornitore in quanto oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di IRES e IRAP, e IVA.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: False fatture dal fornitore inesistente: tutti i rischi fiscali