Delitti omessivi confermati anche nel caso di grave situazione finanziaria della società

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è un delitto a dolo generico anche quando il datore di lavoro scegliere di dare preferenza al pagamento degli stipendi rispetto al versamento dei contributi previdenziali in caso di grave situazione finanziaria. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 23945 del 5 giugno 2023

Delitti omessivi confermati anche nel caso di grave situazione finanziaria della società

La Corte di Cassazione ha dichiarato a chiare lettere che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, al pari dell’omesso versamento delle imposte, è un delitto a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti.

Il dolo si ravvisa anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica e di illiquidità della società, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli stipendi ai dipendenti rispetto al pagamento dei contributi previdenziali.

Questo il contenuto della Sentenza n. 23945 del 5 giugno 2023.

Delitti omessivi confermati anche nel caso di grave situazione finanziaria della società

Il giudizio in cassazione segue l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello che ha confermato l’accusa di cui all’art. 2, comma 1-bis, L. 638/83, per aver, nella qualità di rappresentante legale di una società di capitali, omesso di versare all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affermando di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligazione a causa di una situazione contingente, imprevista e non prevedibile, che ha investito la ditta, ponendola in una condizione di enorme difficoltà economica non altrimenti fronteggiabile, e di aver preferito pagare prioritariamente gli stipendi.

Di conseguenza, avrebbe errato il giudice quando ha affermato che l’omissione del versamento contributivo è frutto di una consapevole scelta di non effettuare i versamenti.

La Corte di Cassazione ha precisato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, al pari del mancato pagamento delle imposte, è un delitto a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.

Più precisamente, i giudici hanno precisato che nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore penale, una tutela penalistica attraverso la previsione di una fattispecie incriminatrice.

Nel caso di specie, il giudice d’appello ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie di reato, in quanto la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei lavoratori e non all’adempimento dell’obbligo previdenziale, costituisce una scelta imprenditoriale di cui il ricorrente si è assunto la responsabilità, che attesta la piena sussistenza del dolo.

La corte territoriale, in particolare, ha rilevato che il ricorrente ha omesso di accantonare le somme dovute all’istituto previdenziale, sicché il richiamo a fatti sopravvenuti, quali la condizione di illiquidità della società, non assume alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del dolo, avendo il rappresentante della società liberamente scelto di destinare le risorse finanziarie disponibili per far fronte a debiti da lui reputati più urgenti.

In altre parole, l’imprenditore è obbligato comunque ad accantonare le somme dovute all’istituto previdenziale contestualmente alla corresponsione delle retribuzioni, pertanto eventuali vicende successive non incidono sull’integrazione della condotta omissiva.

Sulla base di tali principi il ricorso proposto dal reo è stato considerato inammissibile.

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