Il bonus mamme spetta anche lavoratrici in NASpI?
 
                                    
                                    
                                Dopo una lunga attesa le lavoratrici madri possono inviare la domanda per accedere al nuovo bonus mamme 2025.
L’INPS ha rilasciato la circolare con le istruzioni operative e messo a disposizione il servizio di domanda.
L’agevolazione, che consiste in un contributo mensile di 40 euro per un massimo di 480 euro, spetta alle lavoratrici con almeno due figli.
Il bonus può essere richiesto anche dalle lavoratrici che ricevono l’indennità di disoccupazione come la NASpI?
Bonus mamme: spetta anche con la NASpI?
Fino al 9 dicembre le lavoratrici madri possono collegarsi al sito dell’INPS e inviare la domanda per il nuovo bonus mamme.
L’agevolazione, inizialmente prevista per inizio anno dalla Legge di Bilancio 2025, è stata oggetto di una serie di modifiche (apportate dall’articolo 6 del DL n. 95 del 2025) che ne ha riscritto tempi e contenuti. Dopo mesi di attesa, con la pubblicazione della circolare INPS con le istruzioni operative il bonus è partito.
Si tratta di un contributo di 40 euro mensili per un valore massimo totale di 480 euro da erogare, per il 2025, in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
La nuova versione del bonus mamme spetta alle lavoratrici madri con un reddito fino a 40.000 euro, nello specifico alle lavoratrici:
- dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, autonome o professioniste con 2 figli o figlie (di cui il più giovane under 10);
- dipendenti a tempo determinato, autonome o professioniste con almeno 3 figli o figlie (di cui il più giovane under 18).
Per poter ottenere il bonus, quindi, le lavoratrici devono avere un rapporto di lavoro attivo. Ma è possibile richiedere l’agevolazione se si riceve l’indennità di disoccupazione come ad esempio la NAspI?
Su questo la citata circolare INPS n. 139/2025 con le istruzioni è chiara.
“Il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.”
Non è possibile, quindi, ottenere il bonus mamme nei mesi in cui il rapporto di lavoro si è interrotto, a prescindere dal fatto che la lavoratrice sia in NASpI. In caso di licenziamento o di dimissioni, pertanto, non si potrà più accedere all’agevolazione.
Il bonus spetta solo per i periodi effettivamente lavorati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Ad esempio se il rapporto di lavoro si è interrotto a giugno, il bonus spetta solo per i primi 6 mesi dell’anno.
Quali sono i rapporti di lavoro che danno diritto al bonus mamme?
Come specificato dall’INPS, il bonus spetta, fermo restando il requisito relativo al numero di figli e il requisito economico, alle lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Possono accedere all’agevolazione le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
Rientrano nell’ambito di applicazione del bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione.
Sono, invece, escluse dalla platea delle beneficiarie del nuovo bonus mamme le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Ricordiamo che, per le lavoratrici con tre figli e un contratto a tempo indeterminato, continua a trovare applicazione la vecchia versione del bonus che consiste in un esonero contributivo in busta paga.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus mamme: spetta anche con la NASpI?
