Decreto Liquidità, Codice della crisi di impresa ed insolvenza al 2021: l’analisi

Salvatore Cuomo - Bilancio e principi contabili

Decreto Liquidità, Codice della crisi di impresa ed insolvenza al 2021: un approfondimento sulle disposizioni dell'articolo 6 del testo in versione di bozza, sugli aspetti che sono già in vigore e sugli effetti delle novità.

Decreto Liquidità, Codice della crisi di impresa ed insolvenza al 2021: l'analisi

Non voglio qui soffermarmi sul contenuto del Decreto Liquidità che riguarda finanziamenti e proroghe versamenti.

I punti su cui sia gli operatori economici che gli stessi media hanno soffermato la loro attenzione.

Preferisco, invece, soffermarmi su altre non meno importanti novità contenute nel testo del decreto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La mia analisi si riferisce ad un testo in circolazione già dal pomeriggio di lunedì 6 aprile, stesso giorno di approvazione.

Voglio qui affrontare l’articolo 6 del Decreto Liquidità in versione di bozza, Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Decreto Liquidità, le novità sul Codice della crisi di impresa ed insolvenza: passa al 2021

Il testo, molto stringato, è riportato di seguito:

“1. All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2»”.

Nei fatti, come recita il titolo dell’articolo trattato, viene posticipata la piena attuazione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza spostando al 1° settembre 2021 l’introduzione dell’Ocri, l’organismo di composizione dellacrisi di impresa disciplinato al capo II del titolo II del Codice, e delle procedure di allerta.

Questo spostamento consentirà al Legislatore italiano “...di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese”, come riportato nella relazione illustrativa del documento in esame.

Apparentemente potrebbe sembrare la concessione di un maggior tempo per allinearsi alle previsioni contenute nel DL numero 14 del 2019 ma non è esattamente così.

Decreto Liquidità, Codice della crisi di impresa ed insolvenza: cosa è già in vigore

Sottolineo che questo differimento, facendo salvo quanto al comma 2 dell’articolo 389 del decreto legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019, modificato dal Decreto Liquidità, non riguarda i seguenti aspetti:

  • quanto riferito alla istituzione dell’albo dei soggetti incaricati alle funzioni di gestione e controllo delle procedure quali i curatori i commissari giudiziali ed i liquidatori,
  • gli articoli 363 e 364 circa la certificazione dei debiti contributivi e tributari;
  • le garanzie agli acquirenti degli immobili in costruzione;
  • le modifiche al codice civile riguardanti gli assetti organizzativi delle imprese
  • il comma che riguarda il termine entro il quale deve essere nominato l’organo di controllo corrispondente a quello indicato dal Codice Civile per dell’approvazione del bilancio che per l’anno 2019, ad ora, è il 29 giugno 2020.

Di particolare importanza è il contenuto dell’articolo 378 del Codice, non interessato dalla proroga e già in vigore da marzo 2019.

All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

Decreto Liquidità e Codice della crisi di impresa ed insolvenza: un’occasione persa

Ho voluto cogliere l’occasione di questa trattazione della modifica, prevista dall’articolo 6 del Decreto Liquidità in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per sottolineare questo passaggio, secondo me, ancora poco dibattuto e sconosciuto a buona parte degli operatori economici, almeno i più piccoli e meno strutturati.

Per effetto della modifica citata in precedenza del Codice Civile,l’imprenditore e gli organi amministrativi, pur in assenza della compiuta piena attuazione del Codice della crisi di impresa ed insolvenza, comunque dal 16 marzo 2019, dovevano cautelarsi mettendo in atto le azioni necessarie ad intercettare i possibili indizi di una crisi che possa minare la continuità aziendale.

Spesso, con un comportamento superficiale tipico delle amministrazioni di aziende a carattere familiare o dalla ristretta base societaria, gli organi amministrativi hanno proseguito attività senza porre in essere alcuna procedura di allerta impedendo che la crisi emerga per tempo, esponendosi così anche inconsapevolmente alle azioni risarcitorie come sopra previste.

La previsione dell’articolo 6 del Decreto Liquidità doveva, a mio parere, essere coordinata alle previsioni riguardo le ridotte limitazioni e sospensioni delle attività giurisdizionali, evitando di esporre alle ordinarie procedure concorsuali l’imprenditore e l’organo amministrativo accorti che, rendendosi conto dello stato di potenziale insolvenza, avessero voluto rivolgersi all’Ocri, come previsto dall’articolo 12 comma 2 del DL numero 14 del 2019:

“Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI”.

Cosa che non potranno fare prima del 1° settembre 2021.

L’attivazione dell’Ocri, e delle norme del Codice della crisi necessarie alla sua attuazione, solo per il caso sopra indicato avrebbe consentito:

  1. di rendere subito disponibile uno strumento che avrebbe tutelato l’imprenditore ed azienda da più gravi conseguenze;
  2. un primo rodaggio degli Ocri stessi utile prima della piena attuazione del Codice slittata al 2021;
  3. di evitare l’intasamento delle sezioni Fallimentari dei Tribunali che deriverà dagli effetti economici dell’epidemia da Covid-19, in particolare per quelle aziende che, già in difficoltà da prima del fermo economico in atto, non potranno accedere ai finanziamenti garantiti dallo stato secondo le novità del DL Liquidità.

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