Stato patrimoniale bilancio di esercizio: cosa prevede l’articolo 2424 del codice civile

Francesco Oliva - Bilancio e principi contabili

Lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio è disciplinato dall'articolo 2424 del codice civile, che ne prevede lo schema obbligatorio suddiviso in attività e passività.

Stato patrimoniale bilancio di esercizio: cosa prevede l'articolo 2424 del codice civile

Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che costituiscono il bilancio di esercizio delle aziende, ed insieme al conto economico ne costituisce la parte numerica.

Per le aziende via via più grandi sono previsti anche altri documenti come la nota integrativa, la relazione sulla gestione, il rendiconto finanziario, ecc.

Lo schema obbligatorio di Stato Patrimoniale è previsto dall’articolo 2424 del codice civile; lo schema è a sezioni contrapposte: a sinistra abbiamo la sezione dell’attivo patrimoniale; a destra abbiamo la sezione del passivo patrimoniale.

Lo Stato Patrimoniale consente di esprimere un giudizio circa la struttura patrimoniale e la situazione finanziaria dell’azienda considerata.

Ecco il significato delle voci principali che costituiscono lo schema obbligatorio di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile.

Schema di sintesi del prospetto obbligatorio di Stato Patrimoniale

Ecco lo schema di sintesi con le principali voci del prospetto a sezioni contrapposte di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile:

ATTIVO PASSIVO
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A Patrimonio netto
B Immobilizzazioni B Fondi per rischi ed oneri
I - Immobilizzazioni immateriali C Trattamento di fine rapporto
II - Immobilizzazioni materiali D Debiti
III - Immobilizzazioni immateriali E Ratei e risconti passivi
C Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie
IV - Disponibilità liquide
D Ratei e risconti

L’attivo dello Stato Patrimoniale

La sezione attivo dello Stato Patrimoniale si compone dunque delle seguenti voci:

  • Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
  • Immobilizzazioni;
  • Attivo circolante;
  • Ratei e Risconti.

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti accoglie i crediti che la società vanta nei confronti dei propri soci o azionisti per conferimenti in denaro deliberati e sottoscritti, ma non ancora versati. Può trattarsi sia di conferimenti deliberati in sede di costituzione della società, sia conferimenti deliberati in fase di aumento del capitale sociale.

Le immobilizzazioni rappresentano l’asset su cui l’azienda punta per lo svolgimento della propria attività. In altre parole, le immobilizzazioni sono i beni strumentali (o cespiti) dei quali l’azienda si avvale per compiere le operazioni necessarie al perseguimento dell’oggetto sociale.

Le immobilizzazioni si distinguono in tre sotto categorie:

  • le immobilizzazioni immateriali ovvero quei cespiti caratterizzati dall’assenza di tangibilità, dall’utilità pluriennale e dall’effettivo sostenimento dei costi per la loro acquisizione (il principio contabile nazionale di riferimento è l’OIC 24; in ambito internazionale occorre rifarsi al principio IAS/IFRS 38 “Intagibles assets”). Esempi di immobilizzazioni immateriali sono i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • le immobilizzazioni materiali ovvero quei cespiti caratterizzati dalla tangibilità/sussistenza fisica del bene, dall’utilità pluriennale e dalla destinazione ad uso durevole (il principio contabile nazionale di riferimento è l’OIC 16; in ambito internazionale occorre rifarsi ai principi IAS 16 e 40 e dall’IFRS 5). Esempi di immobilizzazioni materiali sono i terreni, i fabbricati, le macchine d’ufficio, le attrezzature;
  • le immobilizzazioni finanziarie ovvero le partecipazioni non temporanee in altre società ed i crediti verso imprese collegate, controllate e controllanti e verso altri con scadenza a medio e lungo termine.

L’attivo circolante si compone di quattro sotto categorie:

  • le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, i prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, i lavori in corso su ordinazione ed i prodotti finiti e le merci;
  • i crediti;
  • le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ovvero le partecipazioni temporanee in altre società;
  • le disponibilità liquide in depositi bancari e postali, assegni, cassa e valori bollati.

I ratei ed i risconti attivi sono poste contabili relative a costi e ricavi comuni a due o più esercizi.

Il passivo dello Stato Patrimoniale

Il passivo dello Stato Patrimoniale si compone delle seguenti voci:

  • Patrimonio netto;
  • Fondi per rischi ed oneri;
  • Trattamento di fine rapporto;
  • Debiti;
  • Ratei e risconti passivi.

Il patrimonio netto rappresenta l’ammontare dei mezzi propri che l’azienda ha a disposizione per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale/societaria.

Con riferimento alle società di capitali, il patrimonio netto svolge la fondamentale garanzia verso i terzi soggetti che entrano in contatto con l’azienda.

Nel codice civile italiano il patrimonio netto non viene esplicitamente definito.
Nello schema obbligatorio di Stato Patrimoniale esso figura alla lettera A del passivo e si compone delle seguenti sotto categorie:

  • capitale sociale;
  • riserva da soprapprezzo azioni;
  • riserva di rivalutazione;
  • riserva legale;
  • riserve statutarie;
  • riserve per azioni in portafoglio;
  • altre riserve, distintamente indicate;
  • utili (perdite) portate a nuovo;
  • utili (perdite) dell’esercizio.

I principi contabili nazionali attraverso l’OIC 28 definiscono il patrimonio netto come:

La differenza tra attività e passività aziendali.

In altri termini, il patrimonio netto esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale attraverso le attività.

In tale accezione, il patrimonio netto individua il capitale di pieno rischio, la cui remunerazione e rimborso sono subordinati a quelli del capitale di credito

I fondi per rischi ed oneri sono destinati, nell’accezione individuata dall’articolo 2424 bis del codice civile, a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa e probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. In ambito nazionale i fondi rischi ed oneri vengono disciplinati contabilmente dal principio OIC 19 che distingue tra:

  • fondi spese ovvero i fondi destinati a coprire uscite future di competenza economica dell’esercizio, certe nell’esistenza ma alla data di chiusura del bilancio ancora indeterminate nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza;
  • i fondi rischi ovvero i fondi destinati a coprire spese o perdite che probabilmente (ma non certamente come nei fondi spese) si verificheranno in futuro ma che traggono origine da eventi specifici relativi all’esercizio in chiusura.

Perché accantonare delle risorse finanziarie a fondi rischi ed oneri? La risposta è chiara: accantonare delle risorse finanziarie a fondi rischi ed oneri consente il rispetto dei principi di prudenza e competenza economica prescritti dal codice civile e dai principi contabili.

Il fondo TFR accoglie le risorse che l’azienda ha stanziato in favore dei lavoratori a titolo di trattamento di fine rapporto (retribuzioni differite) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile.

I debiti accolgono le voci di impegno/obbligazione finanziaria assunta verso fornitori, banche, Stato.

I ratei ed i risconti passivi sono poste contabili relative a costi e ricavi comuni a due o più esercizi.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network