OIC 14: la rappresentazione delle disponibilità liquide in bilancio

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Come contabilizzare correttamente le disponibilità liquidità nel bilancio d'esercizio

OIC 14: la rappresentazione delle disponibilità liquide in bilancio

Il principio contabile 14 disciplina le regole di contabilizzazione, rilevazione e classificazione delle disponibilità liquide contenute nell’Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale.

Illustriamo di seguito le disposizioni civilistiche in materia e le regole descritte dall’Organismo italiano di contabilità per la corretta contabilizzazione e la competenza delle voci contenute tra le disponibilità liquide.

Per l’analisi degli altri principi contabili e delle norme civilistiche in materia di redazione del bilancio di esercizio i lettori possono fare riferimento alla sezione dedicata “Bilancio e principi contabili” di Informazione Fiscale.

OIC 14: valutazione delle disponibilità liquide per il codice civile

I criteri di valutazione delle disponibilità liquide definiti nell’Oic 14, sono quelli contenuti nell’articolo 2424 del codice civile.

Secondo il codice civile queste voci sono contenute tra le Attività dello Stato Patrimoniale e suddivise in tre categorie principali:

  • i depositi bancari e postali costituiti dalle disponibilità tenute presso il sistema bancario o l’amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti;
  • gli assegni: questa voce esprime l’ammontare degli assegni circolari o di conto corrente nazionali o esteri, di proprietà della società che sono depositati, al 31/12 di ciascun esercizio, presso una delle casse della società;
  • il denaro e valori in cassa: questo valore esprime l’ammontare di moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate), depositati presso la cassa principale o, se esistente, nelle casse periferiche, alla data di chiusura dell’esercizio.

L’Organismo italiano di contabilità rimanda alle norme generali di valutazione contenute nel codice civile per cui:

  • i depositi postali e bancari devono essere valutati al valore di presumibile realizzo. Tale valore normalmente coincide con il valore normale ma in caso di difficile esigibilità è opportuno esporre in bilancio il valore netto di realizzo;
  • il denaro e i valori bollati in cassa devono essere valutati al valore nominale al 31/12.

Il codice ci spiega inoltre come valutare le disponibilità liquide iscritte in bilancio in valuta estera: la regola generale prevede la valutazione al 31/12 al tasso di cambio a pronti. Gli utili e le perdite su cambi devono essere imputati al conto economico, mentre gli eventuali utili netti devono essere accantonati in un’ apposita riserva non distribuibile.

OIC 14: come rappresentare correttamente le disponibilità liquide in bilancio?

Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti contabili in entrata e in uscita che hanno interessato le voci sopra esposte, avvenuti entro la fine di ciascun esercizio.

Il principio contabile 14 spiega alcune regole generali per la corretta contabilizzazione delle liquidità.

Nello specifico, i saldi dei conti correnti bancari esposti in bilancio al 31/12, includono tutti gli assegni emessi, i bonifici disposti e gli incassi accreditati in conto corrente anche se la relativa documentazione bancaria è stata ricevuta nell’esercizio successivo.

Le movimentazioni di cassa contante, assegni e bonifici avvenute materialmente dopo la chiusura dell’anno contabile, dovranno essere rilevate nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento è anteriore alla data di chiusura di bilancio.

Non è ammessa la compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se sono della stessa natura e tenuti presso la stessa banca, in quanto ciò comporterebbe l’erronea compensazione di un’attività e una passività derivanti da un credito e un debito che hanno un’origine di solito non equivalente.

In nota integrativa è opportuno indicare alcune informazioni complementari per rendere la rappresentazione delle disponibilità liquide in bilancio veritiera e corretta, e qualora fosse necessario integrare le informazioni richieste dal codice civile.

Gli amministratori quindi dovranno motivare in nota integrativa le eventuali modifiche nei criteri di valutazione delle liquidità, dettagliare il contenuto delle voci precedute in numeri arabi, illustrare le variazioni significative sui cambi di valuta avvenute nell’esercizio successivo alla chiusura del bilancio.

OIC 14: il comportamento dell’organo di controllo

Il collegio sindacale, in quanto responsabile del controllo sulla corretta stesura del bilancio, avrà l’onere di:

  • accertare l’esistenza delle giacenze di cassa e dei crediti verso le banche e le amministrazioni postali;
  • verificare la competenza di periodo delle registrazioni contabili e se esiste corrispondenza tra le poste di bilancio e le giacenze di cassa e i crediti verso le banche e le amministrazioni contabili, così come esposto in bilancio;
  • accertare la corretta rappresentazione in bilancio delle voci e le informazioni aggiuntive in nota integrativa.

A tal fine potrà accedere alle scritture contabili o richiedere informazioni agli amministratori o alle banche in merito, anche in forma scritta.

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