Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: le novità con la Legge di Bilancio 2023

Tommaso Gavi - Fisco

Nel testo del DDL di Bilancio 2023, approvato dalla Camera, c'è una misura per passare dal tasso variabile al tasso fisso per i mutui ipotecari per acquisto o ristrutturazione della casa. Le condizioni da rispettare: ISEE fino a 35.000 euro, importo fino a 200.000 euro e regolarità nei pagamenti delle rate

Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: le novità con la Legge di Bilancio 2023

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 24 dicembre dopo gli emendamenti della Commissione Bilancio, contiene una misura che riguarda il mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di casa.

Come già anticipato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, viene ripristinata una vecchia norma del 2011, applicabile fino alla fine del 2012, che permette per i contratti dei mutui di passare dal tasso variabile al tasso fisso.

Rimangono gli stessi requisiti di accesso.

Il primo è legato al valore ISEE di chi ha stipulato il contrato di mutuo: non può essere superiore a 35.000 euro.

Il secondo riguarda il valore del mutuo stesso, fino a 200.000 euro. Il terzo è relativo al pagamento delle rate: il soggetto non deve avere avuto ritardi nel versamento delle quote.

Mutuo casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: le novità con la Legge di Bilancio 2023

Novità in arrivo per i mutui per acquisto o ristrutturazione di casa. Il testo modificato del Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera il 24 dicembre 2022, introduce una misura per passare con maggiore facilità dal tasso variabile al tasso fisso, nel rispetto di determinate condizioni.

Ad anticiparlo era già stato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il quale aveva spiegato quanto di seguito riportato:

“viene ripristinata una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti dei mutui ipotecari di tornare dal tasso variabile al tasso fisso.”

La norma citata è l’articolo 8 comma 6 della legge 106 del 2011, di conversione del decreto legge n. 70 del 2011, che però si applicava fino al 31 dicembre 2012.

I mutui ipotecari interessati erano quelli stipulati fino all’entrata in vigore della disposizione. Tale possibilità viene nuovamente introdotta anche per i mutui stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

I requisiti per avere accesso a tale norma sono gli stessi della precedente disposizione e riguardano sia il soggetto che stipula il mutuo con la banca, sia l’importo dello stesso.

In sintesi, le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • valore ISEE non superiore a 35.000 euro;
  • importo del mutuo fino a 200.000 euro;
  • regolarità nei pagamenti delle rate.

Risulta quindi importante non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Per l’ufficialità si dovrà attendere il via libero definitivo del Senato, che dovrebbe arrivare nella giornata del 29 dicembre 2022.

Mutuo casa, quando conviene il passaggio dal tasso variabile al fisso?

La misura rappresenta una buona notizia per chi ha stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile.

Tale tipologia di mutuo è infatti vantaggiosa nei periodi in cui si prevede una discesa dei tassi.

Di contro, già dal secondo trimestre dell’anno in corso i tassi si sono alzati notevolmente, tanto da contribuire al “blocco” della concessione di mutui agevolati per giovani under 36 con garanzia Consap.

Quest’ultima possibilità è tornata recentemente, a partire dal 1° dicembre scorso e fino a fine anno. La nuova Legge di Bilancio 2023 prevede una proroga per il prossimo anno.

Tornando alla norma citata dal Ministro Giorgetti, il meccanismo di calcolo del tasso è piuttosto complesso:

“la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.”

Aldilà del tecnicismo, è più probabile prevedere un proseguimento del trend di rialzo del tasso dei mutui, vista anche la complessa congiuntura economica globale.

Un’ultima possibilità prevista dalla norma citata è quella di stabilire una durata più lunga del mutuo.

Il mutuatario e il finanziatore possono rinegoziare il periodo prevedendo un allungamento fino a 5 anni, a patto che con l’aumento della durata il mutuo non diventi superiore a 25 anni.

La norma entrerà in vigore il 1° gennaio e sarà applicabile per tutto l’anno 2023.

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