Imposta di registro pari allo 0,5 per cento per i terreni su cui costruire impianti eolici

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro, aliquota dello 0,5 per cento sui contratti di affitto di terreni agricoli su cui costruire impianti eolici. Si applica lo stesso trattamento previsto per i fondi rustici. Tra le due definizioni c'è, infatti, un'equivalenza. A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 299 del 27 aprile 2021.

Imposta di registro pari allo 0,5 per cento per i terreni su cui costruire impianti eolici

Imposta di registro, ai contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici si applica l’aliquota dello 0,5 per cento come per i fondi rustici.

Le due definizioni, infatti, possono coincidere. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 299 del 27 aprile 2021.

Come di consueto lo spunto per fare luce delle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Imposta di registro pari allo 0,5 per cento per i terreni su cui costruire impianti eolici

Protagonista è una società che ha come oggetto sociale la costruzione e la gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica e stipula atti che hanno per oggetto locazioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie su parti di terreni agricoli per avere lo spazio in cui posizionare gli impianti eolici.

In procinto di stipulare un contratto di locazione, costituzione di diritto di superficie e di servitù, che ha per oggetto alcuni terreni agricoli destinati alla costruzione e alla manutenzione diretta, o in concessione a terzi, della porzione di un impianto eolico, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento fiscale da applicare.

In particolare la società intende avere conferma della possibilità di applicare l’aliquota dello 0,5 per cento nel calcolo dell’imposta di registro sostenendo una equivalenza tra la definizione di fondo rustico e quella di terreno agricolo.

Dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 299 del 27 aprile 2021 arriva il via libera.

L’equivalenza, infatti, è stata già evidenziata nella risoluzione numero 26/E del 2015 che, rifacendosi alla sentenza della Commissione Tributaria Centrale 18 gennaio 1989, n. 369, sottolineava:

“Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica...”

E poi chiaramente:

“In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico.

Imposta di registro e terreni agricoli su cui costruire impianti eolici: i chiarimenti delle Entrate

Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate fa prima di tutto una precisazione: per individuare l’inquadramento catastale e il regime fiscale applicabile è possibile rifarsi alle regole previste per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, con la circolare numero 36 del 19 dicembre 2013 sono stati forniti, tra l’altro, chiarimenti che riguardano l’applicazione delle imposte dirette, dell’IVA e del Registro agli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi, partendo dal presupposto che è possibile costruire un parco fotovoltaico o eolico non solo su un terreno di proprietà ma anche su un terreno detenuto sulla base di un contratto di locazione, oppure su un terreno sul quale sia stato costituito un diritto reale di godimento (come il diritto di superficie).

Nel caso del contratto di locazione per verificare il corretto trattamento fiscale bisogna prima di tutto stabilire se l’intervento ha come conseguenza la variazione della destinazione urbanistica del terreno: il regime cambia in base all’edificabilità del terreno e alla qualificazione come terreno agricolo.

Nel testo si legge:

La costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale “area edificabile”, in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell’area interessata, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai vigenti piani urbanistici (in tal senso cfr. Risoluzione n. 112/E del 2009).

Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta di registro bisogna tenere presenti le regole che seguono:

  • se la locazione del terreno sul quale verrà realizzato l’impianto fotovoltaico, e quindi eolico, rientra nel regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 8) del d.P.R. n. 633 del 1972, considerando la deroga al principio di alternatività IVA-Registro, l’imposta di Registro è dovuta nelle misure che seguono:
    • 0,50 per cento per il fondo rustico;
    • 2 per cento negli altri casi;
  • se l’affitto del terreno non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per la registrazione del contratto deve essere corrisposta, in linea generale, l’imposta di registro nella misura del 2 per cento o dello 0,5 per cento nel caso di un fondo rustico.

Sulla base delle regole illustrate, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera all’applicazione dell’aliquota più bassa per i contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici che possono essere equiparati a fondi rustici.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 299 del 28 aprile 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 299 del 27 aprile 2021
Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di registro su contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.

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