Moratoria debiti di impresa: anche ai professionisti i benefici dell’articolo 56

Salvatore Cuomo - Incentivi alle imprese

Moratoria debiti di impresa: gli strumenti dall'articolo 56 accessibili anche per i professionisti. Lettura e analisi dell'intervento contenuto del testo del DL Cura Italia, Decreto numero 18 del 17 marzo 2020, con un focus sulla definizione della platea di beneficiari.

Moratoria debiti di impresa: anche ai professionisti i benefici dell'articolo 56

Il Decreto numero 18 del 2020, agli articoli 49 e 56, prevede una serie di norme a sostegno dell’economia produttiva e dei servizi anche professionali quali il potenziamento del Fondo di Garanzia e l’introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing.

Vi sono inoltre altre forme di agevolazione indicate in diversi altri articoli del decreto, che intendo ora tralasciare volendo focalizzare l’attenzione sulle previsioni dell’articolo 56, “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”.

Con l’introduzione di una moratoria ex lege , prevede limiti alla revoca degli affidamenti al quale affianca la sospensione dei pagamenti di rate e canoni per finanziamenti, leasing e mutui.

Moratoria debiti di impresa: l’articolo 56 del DL Cura Italia

Possono accedervi le imprese, come identificate in base alla raccomandazione UE citata al comma 5, con esposizioni debitorie non deteriorate al 17 marzo 2020 e con sede in Italia.

Queste, con una semplice autocertificazione, devono attestare, seguendo le indicazioni contenute nelle Faq del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 marzo scorso, di:

  • “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro , piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.”

Le imprese comunicano a banche e intermediari finanziari tale condizione allegando copia del documento di identità ed inviando il tutto via Pec o utilizzando un altro mezzo che consenta di tenere traccia della data certa di consegna/trasmissione.

Così facendo, potranno usufruire dei benefici elencati nel decreto.

Si parte dalla lettera “A”:

“per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”.

Ad esempio gli affidamenti per cassa, anticipo Fatture, contratti, anticipi per operazioni collegati all’export, factoring.

L’articolo prosegue alla lettera “B”:

“per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.”

Vi rientrano tra questi i finanziamenti “bullet” e le anticipazioni e finanziamenti connessi alle importazioni.

L’ultima casistica agevolata è così descritta alla lettera “C”:

“per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

Moratoria debiti di impresa: anche ai professionisti i benefici previsti dall’articolo 56

Senza voler qui riportare i tecnicismi attuativi delle coperture concesse dallo Stato a favore dei soggetti finanziatori, questi loro crediti sospesi dal presente articolo sono ammessi in percentuale diversa e senza preventiva valutazione alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

È da rilevare l’importanza del richiamo alla normativa comunitaria contenuto al comma 5 dell’articolo 56 che come qui di seguito dispone:

“5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.”

Il documento UE richiamato al suo articolo 1 recita:

“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Questa lettura in ambito comunitario della definizione impresa, come del resto è già avvenuto nel recente passato per l’accesso ai Fondi UE e confermato da una circolare emanata il 24 marzo scorso dall’ABI ed indirizzata ai propri associati, consente anche ai professionisti di beneficiare di quanto disposto dall’articolo qui trattato, ampliandone così la platea dei potenziali fruitori.

Ritengo importante sottolineare questo aspetto del decreto, per una volta a mio giudizio positivo, a favore dei professionisti considerando l’avvenuta esclusione della platea degli iscritti agli ordini professionali dai beneficiari dell’indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo, questo sempreché non avvenga un ripensamento estensivo del Governo o del Parlamento nel corso dell’iter di approvazione del decreto.

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