Autocertificazione per zone rosse, arancioni e gialle

Anna Maria D’Andrea - Altri moduli

Modulo autocertificazione 2021 in pdf per zone rosse e arancioni: complice l'aggravarsi della situazione sanitaria, torna la necessità di scaricare e compilare il modello per giustificare gli spostamenti. Ecco le istruzioni per la compilazione e quando è necessario.

Autocertificazione per zone rosse, arancioni e gialle

Modulo autocertificazione 2021 in pdf: di seguito il modello da scaricare per gli spostamenti in zone rosse e arancioni.

Il modulo in pdf da scaricare e compilare dovrà essere esibito nel caso di spostamenti all’interno del Comune nelle zone rosse, in cui torna il divieto di spostarsi dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

L’autocertificazione in zona arancione è invece necessaria nel caso di spostamenti tra Comuni diversi nella propria Regione.

Serve in ogni caso compilare ed esibire l’autocertificazione - anche in zona gialla - in caso di spostamenti su tutto il territorio nazionale dalle 22 alle 5 del mattino e fuori Regione.

Sono questi, in sintesi, i casi in cui serve l’autocertificazione per gli spostamenti nelle diverse zone, rosse, arancione e gialle.

Modulo autocertificazione 2021 spostamenti nelle zone rosse, arancioni e gialle: il PDF da usare

Dovrà essere scaricato, compilato ed esibito agli agenti di polizia in caso di controlli il modulo di autocertificazione degli spostamenti, da usare secondo le specifiche regole previste per zone rosse, arancioni e gialle.

Ecco il PDF editabile messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, da scaricare e compilare in caso di spostamenti, sulla base delle regole previste per le zone rosse, arancioni e gialle:

Modulo autocertificazione spostamenti in PDF
Scarica il modello di autodichiarazione editabile da compilare e utilizzare per gli spostamenti nelle zone rosse (in lockdown), nelle zone arancioni (anche all’interno del Comune) e nelle zone gialle (durante il coprifuoco notturno)

Il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato ed esibito, a richiesta, per autodichiarare che lo spostamento tra regioni è determinato da:

  • comprovate esigenze lavorative (si consiglia di richiedere un certificato al proprio datore di lavoro);
  • motivi di salute.
  • altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Con la presentazione del modulo bisognerà inoltre dichiarare:

  • di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;
  • di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Nell’autodichiarazione in PDF bisognerà inoltre indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la destinazione. Ad esempio, se ci si reca a lavoro, bisogna indicare l’indirizzo della propria abitazione e l’indirizzo della sede di lavoro.

Si ricorda che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo in caso di fermo.

Zone rosse, arancioni e gialle: quando serve il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Non tutti dovranno giustificare il motivo dello spostamento in tutte le ore della giornata. Le regole vengono differenziate in base alla classificazione della zona in cui ci si trova, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM del 4 novembre 2020.

Il decreto n. 30 emanato dal Governo Draghi emanato per fronteggiare la nuova ondata dei contagi da Covid-19 ha replicato il modello della suddivisione dell’Italia in tre zone, rossa, arancione e gialla, con regole più stringenti per la Pasqua.

Secondo quanto previsto dal decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

  • in zona bianca: Sardegna;
  • in zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta (si applicano comunque le regole della zona arancione);
  • in zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Basilicata;
  • in zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

La classificazione sarà costantemente aggiornata con Ordinanza del Ministero della Salute.

Vediamo quindi quando servirà l’autocertificazione:

  • in area gialla bisogna giustificare il motivo dello spostamento durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino;
  • nell’area arancione l’autocertificazione serve durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed in caso di spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro;
  • nell’area rossa, per le quali si applica un vero e proprio “lockdown”, è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Coronavirus, modulo autocertificazione spostamenti: le sanzioni per chi viola le restrizioni

Si applica una duplice sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti che per quel che riguarda le nuove regole in Campania, Lazio e Lombardia, riprende la normativa prevista nel periodo del lockdown nazionale.

Le sanzioni applicate a chi viola il coprifuoco locale sono quelle previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

A fornire un vademecum delle sanzioni previste è stata la Guardia di Finanza.

Tra queste si ricorda che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci è inoltre previsto l’arresto da 1 a 6 anni, secondo le regole disposte dall’articolo 495 del Codice Penale.

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