Sanzioni Covid 19, quali multe si rischiano per la violazione delle norme?

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Sanzioni Covid 19, quali multe si rischiano per le violazioni delle norme? Le risposte arrivano direttamente dalle Guardia di Finanza che ha messo a punto un prontuario con il riepilogo delle somme dovute in caso di mancato rispetto dei divieti per le persone fisiche e per le attività commerciali. Dalla mascherina al distanziamento di almeno un metro, le regole da rispettare.

Sanzioni Covid 19, quali multe si rischiano per la violazione delle norme?

Sanzioni Covid, quali multe si rischiano in caso di violazioni delle norme restrittive? 280 euro in misura ridotta, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legge numero 19 del 2020. La cifra, poi, raddoppia in caso di recidiva. E per le attività commerciali è prevista anche una chiusura provvisoria fino a 5 giorni.

A fornire tutte le risposte sul tema è la Guardia di Finanza. Con un prontuario pubblicato il 19 ottobre 2020, si passano a rassegna tutte la possibili cause di sanzioni Covid 19 per persone fisiche, quindi singoli cittadini, ed esercizi commerciali.

Se si considerano anche le regole previste per l’ingresso sul territorio nazionale da altri paesi, le violazioni che portano a una multa sono 23.

Sanzioni Covid 19, quali sono multe rischiano i cittadini? Dalle mascherine al distanziamento: le possibili cause

Dall’obbligo di indossare la mascherina alla necessità di rispettare la distanza di un metro nelle relazioni sociali, passando per il divieto di assembramento, di svolgere feste, organizzare convegni: i cittadini che non rispettano le regole rischiano una sanzione base per mancato rispetto delle misure Covid 19 pari a 280 euro, che può arrivare a 560 euro in caso di recidiva.

Le multe per chi viola le norme sono state stabilite dal Decreto Cura Italia, approvato nei primi mesi di emergenza sanitaria. Quello che è cambiato negli ultimi giorni sono i casi in cui possono essere applicate: le novità introdotte dai DPCM del 13 e del 18 ottobre, infatti, aggiungono nuovi casi di violazione.

Secondo il prontuario definito dalla Guardia di Finanza i casi in cui i cittadini rischiano una multa per il mancato rispetto delle restrizioni imposte per arginare l’emergenza Covid sono 12, tanti quanti obblighi e divieti da rispettare:

  • avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine, con l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono poche le eccezioni previste:
    • chi svolge attività sportiva;
    • bambini di età inferiore ai sei anni;
    • soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro;
  • obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a una febbre che supera il 37.5°, in questo caso è prevista una sanzione penale;
  • obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/o ogni altra attività, di un metro;
  • divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali;
  • obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento;
  • divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica;
  • divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità;
  • divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
  • obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell’accesso agli stessi;
  • divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.

Stesse sanzioni di 280 e 560 euro rischia chi entra nel territorio dello Stato Italiano non rispettando tutte le disposizioni previste per chi arriva dall’estero.

Sanzioni Covid 19, quali sono multe rischiano le attività commerciali

Nella carrellata della Guardia di Finanza non mancano le regole rigide imposte agli esercenti, che sono chiamati a rispettare una serie di nuove misure nella gestione delle attività commerciali e nelle relazioni con il pubblico.

Anche in questo caso gli obblighi e i divieti da rispettare sono diversi e cambiano anche in base al settore di appartenenza:

  • sale giochi, sale scommesse e sale bingo devono svolgere l’attività dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
  • le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • l’attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) può essere svolta dalle ore 05,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo. Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto fino alle ore 24,00;
  • oltre le ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo, la ristorazione non può essere svolta;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • vige il divieto, dal lunedì al sabato, di esercitare la propria attività al di fuori degli orari della fascia prescelta;
  • -* è necessario esporre il codice della fascia oraria scelta e/o il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività, come indicato in tabella.
TIPOLOGIASETTORE FASCIA ORARIO
ESERCIZIO DI VICINATO E PANIFICATORI ALIMENTARE F1 F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro le ore 15:00 - F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE ALIMENTARE F1 F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro le ore 15:00 - F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
LABORATORIO ARTIGIANALE E NON NON ALIMENTARE F2 Apertura dalle ore 09:30 alle 10:00 e Chiusura entro le ore 19:30
ESERCIZIO DI VICINATO NON ALIMENTARE F3 Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE NON ALIMENTARE F3 Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
PHONE CENTER – INTERNET POINT NON ALIMENTARE F3 Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
ESERCIZI DI VICINATO TUTTI A SCELTA -
LABORATORIO ARTIGIANALE E NON TUTTI A SCELTA -
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE TUTTI A SCELTA -

Per chi non rispetta le misure restrittive imposte è prevista sempre una multa di 280 o 560 euro, a cui si associa una sanzione accessoria che consiste nella possibile chiusura provvisoria fino a 5 giorni “per impedire laprosecuzione/reiterazione della violazione”.

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