La banca è responsabile se il cliente sbaglia a compilare il modello F24

Emiliano Marvulli - Imposte

Errata compilazione del modello F24, la banca ha l'obbligo di informare il correntista nel caso di mancata esecuzione dell'operazione. Questo quanto disposto dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 20640/2019.

La banca è responsabile se il cliente sbaglia a compilare il modello F24

In caso di errata compilazione da parte del cliente del modello F24 per il pagamento delle imposte e di conseguente esito negativo dell’operazione, la banca ha l’obbligo di informarlo tempestivamente della mancata esecuzione dell’operazione.

L’omessa informativa obbliga l’intermediario a risarcire il contribuente per i pregiudizi subiti dal successivo controllo dall’amministrazione finanziaria.

Sono queste le importanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20640/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 20640/2019
La banca è responsabile se il cliente sbaglia a compilare il modello F24

La sentenza - Il caso riguarda la controversia tra un correntista e la propria banca per la richiesta di risarcimento danni per non aver l’istituto di credito comunicato l’esito negativo del mandato conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef mediante modulo F24 compilato in modo incompleto. Il correntista ha dedotto responsabilità contrattuale della Banca, sia con riferimento alla disciplina del mandato, sia con riferimento al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi.

Dopo che il tribunale civile ha respinto il gravame del ricorrente, sulla motivazione per cui nessuna responsabilità incombeva alla Banca per l’errata compilazione del modulo di cui invece doveva rispondere esclusivamente il cliente, questi ha proposto ricorso per cassazione.

A parere del ricorrente la Banca, nella persona del suo dipendente, avrebbe dovuto verificare allo sportello l’omessa compilazione di alcuni campi del modello F24 (codice ufficio e codice atto).

A parere del collegio di legittimità le censure sono fondate perché il contratto del mandato, a cui fa riferimento il caso de qua, esige non solo “il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.”

Di conseguenza il mandatario ha l’obbligo di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui il cliente aveva errato nel compilare il modulo, non completandolo integralmente, era preciso dovere dell’istituto finanziario informare senza indugio il proprio correntista della mancata esecuzione dell’operazione che gli era stata affidata.

Non è sufficiente in tal senso limitarsi ad un semplice tentativo di contato telefonico posto che la banca aveva l’obbligo di inviare immediata comunicazione al domicilio del proprio cliente con lo strumento più rapido a disposizione.

Tale omissione ha determinato la responsabilità in capo al mandatario e, in tal senso, i giudici di legittimità ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale ordinario in diversa composizione.

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