Mamme lavoratrici, per il periodo di allattamento niente pausa pranzo

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Mamme lavoratrici, per il periodo di allattamento non si ha diritto alla pausa pranzo e ai buoni pasto, se con i riposi giornalieri si lavora meno di 6 ore al giorno. A stabilirlo il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello numero 2 del 2019.

Mamme lavoratrici, per il periodo di allattamento niente pausa pranzo

Le mamme lavoratrici che, durante il periodo di allattamento, usufruiscono del riposo giornaliero e lavorano meno di 6 ore al giorno non hanno diritto alla pausa pranzo e ai buoni pasto. Lo stabilisce il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello numero 2 del 16 aprile 2019.

Lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale si è rivolto al Ministero per sapere quali regole applicare alle dipendenti che usufruiscono dei riposi giornalieri, di una o due ore, per accudire il figlio entro il primo anno di età e restano in ufficio per un lasso di tempo pari a 5 ore e 12 minuti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - risposta all’interpello numero 2 del 16 aprile 2019
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.

Mamme lavoratrici, per il periodo di allattamento niente pausa pranzo

Il dubbio dell’Istituto è doppio: ci si chiede se alle dipendenti debbano essere decurtati 30 minuti della pausa pranzo, come se avessero effettivamente completato l’intero orario giornaliero. E se le mamme lavoratici possano rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, per non vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo.

Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello numero 2 del 16 aprile 2019 chiarisce che in realtà non esiste pausa pranzo, e di conseguenza possibilità di ricevere i buoni pasto, per le mamme lavoratrici in allattamento se le ore di lavoro sono inferiori a 6.

Nel documento si legge:

Considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003.

Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Il presente parere recepisce, peraltro, le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con nota del 10 ottobre 2012 (n. 40527), aveva già fornito risposta all’ISTAT e all’ARAN evidenziando che “il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa”.

Mamme lavoratrici, allattamento e pausa pranzo: le regole a cui attenersi

Nel formulare la risposta, il Ministero del Lavoro tiene conto della ratio che c’è alla basa della pausa pranzo, uno stop prima di ricominciare, e di quella che ha dato origine ai riposi giornalieri per le mamme lavoratrici in allattamento.

Come si legge nel testo, i riferimenti normativi da considerare sono due:

  • articolo 8 del decreto legislativo nunmero 66 del 2003: si stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”;
  • articolo 39 del decreto legislativo numero 151 del 2001: si riconosce alla lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, il diritto a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore. Una sola ora è prevista per gli orari giornalieri inferiori a sei ore.

Nel primo caso si riconosce la necessità di recuperare le proprie energie psicofisiche per poi continuare a lavorare. Il documento, infatti, si sofferma sul concetto di intervallo, che presuppone una ripresa delle attività lavorative dopo la pausa.

Il principio su cui si basa la possibilità di ottenere dei riposi nel periodo di allattamento garantisce la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.

Sulla base di queste due considerazioni, per il Ministero del Lavoro le due disposizioni non si intersecano perché gli scopi delle due leggi sono diversi.

Se le mamme lavoratrici in allattamento lavorano meno di sei ore al giorno, non hanno diritto alla pausa pranzo e ai buoni pasto.

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