La malattia del professionista e la garanzia dell’adempimento nei termini

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Una analisi dell'iter parlamentare del Disegno di Legge sulle malattie professionali a due anni dalla sua presentazione al Senato.

La malattia del professionista e la garanzia dell'adempimento nei termini

In Senato giace il Disegno di Legge 1474 dal titolo Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

È stato depositato l’8 agosto 2019, con primo firmatario il Senatore Andrea De Bertoldi, di FdI, e cofirmatari diversi esponenti di M5S, FI, PD rappresentanti buona parte dell’arco parlamentare, una circostanza che in linea teorica avrebbe dovuto garantire un interesse condiviso ed un percorso facilitato o comunque una corsia preferenziale, nonostante cambi di governo e relative maggioranze, ma così non è stato.

E peraltro l’ultimo atto conosciuto del suo iter è datato 13 Luglio 2021.

La malattia del professionista: i piccoli passi avanti con il Decreto Sostegni

Vero è che la scorsa primavera con l’approvazione di un emendamento al Decreto Sostegni, è stata introdotta una prima parziale “copertura” del rischio di ritardi limitata alla malattia da Covid contratta dal professionista incaricato.

Il titolo dell’articolo 22 bis del della Legge di conversione n° 69 del 21 maggio 2021, Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni, potrebbe trarre in inganno.

Ma come si potrà leggere più avanti è appunto limitato ai casi Covid19:

“Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilita’ dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente”.

Questo provvedimento è stato un primo passo importante che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di tutela del lavoro e della salute applicato alle attività autonome e a salvaguardia il diritto del committente a non subire conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa del professionista incaricato per malattia.

La malattia del professionista: la questione delle risorse

Ma soffermiamoci, ora, sul comma 6 dello stesso articolo:

“Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

  • a) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto;
  • b) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4”.

Certo, i 9 milioni sono un granello rispetto ai numeri complessivi del Bilancio dello Stato, ma l’incertezza circa la loro stima è stato verosimilmente il motivo per cui la norma introdotta non ha invece previsto la più estesa causa per malattia od infortunio.

Non è dato sapere quale recondito criterio di valutazione si celi dietro la quantificazione dei 9,1 milioni di euro, peraltro stimati per i soli anni 2021 e 2022, dando così per scontate delle certezze in merito ai futuri sviluppi della pandemia da Covid che ad oggi neanche il Dottor Brusaferro ed il Comitato Tecnico Scientifico possono fornire.

Quale potrà essere l’onere effettivo di questo provvedimento a carico della collettività?

In termini strettamente monetari potremmo individuarlo nell’importo degli interessi per il versamento di imposte, contributi, tariffe e quant’altro pagati con un ritardo di massimo 37 giorni, periodo desumibile dalla lettura combinata dei commi 2 e 3.

Un volume di versamenti posticipati non facilmente quantificabile, ma ipotizzando un tasso di incidenza delle malattie ed infortuni dei professionisti di durata superiore ai 4/5 giorni lavorativi, su cui basare il calcolo applicando un saggio di interesse che, se volessimo individuare nel tasso medio implicito pagato sul debito pubblico, per il 2020 dovremmo far riferimento a 2,4 per cento annuo circa, potrebbe scaturire un importo non troppo lontano dai 9 milioni stimati per il solo rischio Covid, che con molta probabilità andrà scemando negli anni.

Il criterio più corretto da applicare non è certo neanche per il Dipartimento Finanze del MEF il quale, con riferimento al Disegno di Legge giacente in Senato, ha presentato inizialmente una stima dell’onere superiore ai 200 milioni e ha poi revisionato il calcolo scendendo a circa 30.

Una entità ben più sostenibile, tale da indurre il Ministro Daniele Franco lo scorso luglio a dare ampie rassicurazioni sulla possibilità di trovare la copertura finanziaria necessaria per sbloccare l’iter del Disegno di Legge 1474 come prima detto fermo al Senato.

La malattia del professionista e la garanzia dell’adempimento nei termini

Senza entrare negli astratti criteri di calcolo che, sullo stesso caso hanno portato a due risultati così distanti, dagli oltre 200 iniziali ai circa 30, un settimo l’uno dell’altra, risulta difficile pensare che una volontà politica ampiamente condivisa si areni di fronte ai bizantinismi di una macchina burocratica avviluppata su una formula di calcolo del fabbisogno.

L’analisi fino a questo momento si è concentrata sulla tutela dei professionisti ma da sottolineare è anche la più grande importanza della stessa per il cittadino committente, il quale a fronte del caso di malattia/infortunio ne verrebbe salvaguardato senza doverne più subire, pur incolpevolmente, il danno che ne deriva.

È chiara quindi l’utilità di una legge che non solo garantisca al professionista di potersi ammalare senza incorrere in sanzioni per termini non rispettati, ma anche la tutela del cliente coinvolto suo malgrado.

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