Malattia e maternità 2020: importi INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Malattia e maternità 2020, con la circolare numero 55 del 20 aprile 2020 l'INPS comunica i limiti minimi di retribuzioni giornaliere per calcolare le contribuzioni di lavoratori dipendenti ed autonomi.

Malattia e maternità 2020: importi INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi

Malattia e maternità 2020, l’INPS comunica i limiti minimi di retribuzione giornaliere per il calcolo delle contribuzioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Con la circolare numero 55 del 20 aprile 2020 l’Istituto rende noti gli importi di riferimento per il calcolo delle seguenti prestazioni:

  • malattia;
  • maternità e paternità;
  • tubercolosi.

Nel documento di prassi sono riportate le diverse categorie di lavoratori ed i relativi importi.

Malattia e maternità 2020: gli importi di riferimento per le prestazioni INPS dei lavoratori dipendenti ed autonomi

La circolare INPS numero 55 del 20 aprile 2020 riporta gli importi di riferimento delle varie categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi.

INPS - Circolare numero 55 del 20 aprile 2020
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2020.

Le prestazioni oggetto del documento di prassi sono le seguenti:

  • malattia;
  • maternità e paternità;
  • tubercolosi.

Gli importi che vengono comunicati sono i seguenti:

  • prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi;
  • salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi.

Con la circolare numero 9 del 2020 l’INPS aveva già comunicato il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2019 comunicata dall’ISTAT.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi le prestazioni in questione devono essere liquidate sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge di 48,98 euro.

Il minimale giornaliero per i lavoratori agricoli a tempo determinato per la liquidazione delle prestazioni è pari a 43,57 euro.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni i salari definitivi, per l’anno 2020, saranno comunicati non appena disponibili.

Intanto sono utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2019.

Per le prestazioni di maternità e paternità il reddito valido per l’anno 2019, da applicare in via temporanea, è di 58,62 euro.

I lavoratori italiani che operano all’estero in paesi extracomunitari devono prendere a riferimento le retribuzioni riportate dall’allegato numero due della circolare numero 15 del 2020.

Malattia e maternità 2020, gli importi di riferimento per le prestazioni INPS: addetti ai servizi domestici e familiari e lavoratori autonomi

Come riportato nel documento di prassi i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità e paternità con inizio nel 2020 devono fare riferimento alle retribuzioni convenzionali orarie riportate nella tabella riassuntiva.

Retribuzione oraria convenzionale Retribuzione oraria effettiva
7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro
8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a 9,86 euro
9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro
5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali

L’indennità di maternità e paternità, oltre al congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi che variano a seconda della categoria di lavoratore:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,57 euro;
  • artigiani: 48,98 euro;
  • commercianti: 48,98 euro;
  • pescatori: 27,21 euro.

Nella seconda parte della circolare vengono indicati gli importi da prendere come riferimento per l’anno 2020 in relazione alle altre prestazioni:

  • malattia;
  • degenza ospedaliera;
  • maternità/paternità e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • assegno di maternità di base concesso dai Comuni;
  • assegno di maternità per lavori atipici e discontinui.

Sono inoltre indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale e gli importi massimi per l’anno 2020, per l’indennità economica e l’accredito figurativo dei periodi di congedo, riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

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