Congedo di maternità, astensione dal lavoro dopo il parto: istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Congedo di maternità, la circolare INPS numero 148 del 12 dicembre 2019 ha spiegato le modalità per usufruirne dal parto in poi: alla lavoratrice è data la possibilità di astenersi dal lavoro dopo aver partorito, nei successivi 5 mesi. La circolare spiega i dettagli del periodo indennizzabile, le regole e la presentazione della domanda.

Congedo di maternità, astensione dal lavoro dopo il parto: istruzioni INPS

Congedo di maternità dopo il parto, con la circolare numero 148 del 12 dicembre 2019 l’INPS fornisce le istruzioni per le modalità di fruizione del periodo indennizzabile.

Il documento spiega che alla lavoratrice è data la possibilità di scegliere di astenersi dal lavoro dopo il parto, nei successivi 5 mesi.

Lo prevede l’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

I dettagli delle istruzioni INPS.

Congedo di maternità, la circolare INPS numero 148 del 12 dicembre 2019

La circolare INPS numero 148 del 12 dicembre 2019 fornisce le istruzioni sulla fruizione del congedo di maternità dopo il parto.

INPS - Circolare numero 148 del 12 dicembre 2019
Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative.

In particolare viene richiamato l’articolo 16 del Decreto legislativo n. 151/2001 che prevede che il congedo di maternità può essere fruito secondo i seguenti criteri:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

Nel caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione le lavoratrici possono riprendere l’attività con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro purché un medico attesti che non c’è pregiudizio alla loro salute.

Negli altri casi la ripresa può avvenire entro 5 mesi dal parto.

Congedo di maternità dopo il parto: la documentazione sanitaria richiesta

L’attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale deve confermare che l’opzione non arrechi pregiudizio alla salute della futura madre e del figlio che nascerà.

La documentazione deve essere acquisita nel corso del settimo mese di gestazione e deve confermare che non ci sono rischi fino alla data del parto.

Ottenendo questa documentazione è possibile lavorare fino al giorno precedente alla data presunta del parto e far partire il congedo dal giorno successivo e per i successivi 5 mesi.

Può verificarsi il caso di parto fortemente prematuro, quando cioè l’evento avviene prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione.

In tal caso vengono ricompresi nel congedo anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum.

L’opzione della lavoratrice di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 16 sarà considerata come non effettuata.

Per quanto riguarda il rinvio e la sospensione del congedo di maternità è preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001. Ciò infatti non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

La lavoratrice ha inoltre la possibilità di gestire il periodo lavorativo con flessibilità, e lavorare anche dopo l’ottavo mese purché la necessaria certificazione medica attesti l’assenza di rischi.

La documentazione sanitaria deve essere redatta da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal medico competente.

Congedo di maternità dopo il parto, i casi in cui c’è rischio per la salute

La circolare 148 del 2019 spiega anche che ci sono alcune situazioni in cui è necessario seguire regole specifiche rispetto al quadro generale.

Quando c’è il rischio per la salute della futura mamma o del figlio viene disposto quanto segue:

  • Interdizione anticipata e prorogata: nei casi di interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
  • prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità: le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma che hanno il diritto all’indennità di maternità secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.lgs n. 151/2001, non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto;
  • malattia: l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto impedisce di avvalersi dell’opzione di continuare a lavorare fino al giorno precedente al parto presunto in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” che supera il giudizio precedente del medico. In questo caso dal giorno di insorgenza della malattia, la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Congedo di maternità dopo il parto, l’opzione e la scelta di continuare a lavorare

Poiché la scelta del congedo di maternità è un’opzione che deve essere richiesta prima del parto, è possibile rinunciarvi.

In questo caso i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, poiché la lavoratrice ha effettivamente lavorato.

Saranno dunque indennizzati solo i giorni di congedo precedente al parto e successivi alla rinuncia e i tre mesi di quello dopo il parto, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

Nel caso di lavoro parziale l’indennità di maternità è riproporzionata, vista la riduzione dell’entità della prestazione lavorativa. Ciò vale per ogni tipo di part-time, sia orizzontale sia verticale.

Qualora siano presenti due differenti lavori la scelta dell’opzione deve essere coerentemente la stessa.

In alcuni casi è previsto che in vece della madre sia il padre a fruire del congedo. In particolare quando ricorrono le seguenti situazioni:

  • in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono;
  • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

In questi casi il padre si può avvalere di tutta la durata dell’opzione anche se la lavoratrice aveva richiesto diversamente.

Congedo di maternità, la presentazione della domanda

La scelta della lavoratrice deve essere presentata attraverso domanda telematica di indennità di maternità e selezionando la specifica opzione.

La domanda deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo
indennizzabile, per non mandare in prescrizione il diritto all’indennità.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

  • invio telematico, direttamente sul sito web istituzionale INPS e con PIN dispositivo;
  • tramite Patronato;
  • attraverso il Contact center.

La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la struttura INPS territoriale oppure spedita come raccomandata in un plico chiuso e con la seguente dicitura: “contiene dati sensibili”.

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