Lotteria degli scontrini, si partecipa anche con le spese sanitarie rinunciando alla detrazione

Lotteria degli scontrini e sistema TS, l'Agenzia delle Entrate detta le regole: si partecipa anche con le spese sanitarie, ma si rinuncia alla detrazione. Il contribuente deve scegliere se fornire codice fiscale per lo sconto Irpef o codice lotteria per concorrere ai premi. I dettagli nel provvedimento numero 351449 dell'11 novembre 2020.

Lotteria degli scontrini, si partecipa anche con le spese sanitarie rinunciando alla detrazione

Lotteria degli scontrini e sistema TS: si può partecipare anche con le spese sanitarie, ma è necessario rinunciare alla detrazione o a qualsiasi altra agevolazione collegata. Le due possibilità sono alternative e la scelta, sul singolo acquisto, spetta al contribuente.

A dettare le regole operative è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 351449 dell’11 novembre 2020.

Le indicazioni arrivano dopo un confronto dell’Amministrazione finanziaria con il Garante per la protezione dei dati personali così come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lotteria scontrini e sistema TS: si partecipa anche con le spese sanitarie

Codice fiscale e accesso alle detrazioni o codice lotteria per concorrere alla vittoria dei premi? A partire dal 1° gennaio 2021 sulle spese sanitarie i contribuenti dovranno fare una scelta e decidere se beneficiare della detrazione del 19% e delle altre agevolazioni previste o se tentare la sorte.

Le due vie, infatti, sono alternative tra loro e gli operatori che inviano i dati al sistema Tessera Sanitaria possono memorizzare tramite i Registratori Telematici solo uno dei due codici per ogni operazione effettuata.

A chiarire le regole su queste particolari spese è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 51449 dell’11 novembre 2020:

“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata”.

Molto probabilmente potranno concorrere alla lotteria degli scontrini solo coloro che effettueranno gli acquisti con carte o bancomat, ma attualmente il sito ufficiale riporta i seguenti premi in palio.

Estrazioni ordinariePremiPremi esercente
7 premi ogni settimana 5.000 euro ciascuno Non previsto
3 premi ogni mese 30.000 euro ciascuno Non previsto
1 premio all’anno 1 milione di euro Non previsto
Estrazioni premi zerocontantiPremi contribuentePremi esercente
15 premi ogni settimana 25.000 euro 5.000 euro
10 premi ogni mese 100.000 euro 20.000 euro
1 premio all’anno 5.000.000 di euro 1.000.000 di euro

Lotteria scontrini, si partecipa anche con le spese sanitarie, ma si rinuncia alla detrazione

Dal 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria dovranno tener conto delle nuove regole introdotte dal decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre che adegua il tracciato per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

A cui si aggiungono le novità della lotteria degli scontrini sulle spese sanitarie che pone i consumatori difronte a un bivio e prevede che i registratori telematici in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possano memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria per partecipare alle estrazioni, la prima è prevista per l’11 febbraio 2021.

La necessità di scegliere è una diretta conseguenza del meccanismo alla base della lotteria degli scontrini che utilizza un codice pseudonimo alfanumerico, composto da 8 caratteri, che è possibile richiedere sul portale dedicato dal 1° dicembre 2020.

Associato univocamente ed in maniera casuale al codice fiscale del consumatore finale, non ne permette la diretta identificazione che diventa possibile solo dopo una serie di passaggi e dopo l’estrazione per comunicare la vincita.

Registrare per la stessa operazione sia il codice fiscale che il codice lotteria permetterebbe di associare i due valori rendendo identificabile il soggetto che acquista e vanificando tutti il sistema.

Non resta, dunque, che scegliere tra la certezza della detrazione del 19% e l’incertezza della sorte.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 351449 dell’11 novembre 2020
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020.

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