Liquidazione giudiziale: il ticket di licenziamento è obbligatorio, i chiarimenti INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS fornisce le istruzioni per il versamento del ticket NASpI per il licenziamento da rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di liquidazione giudiziale. Questa, infatti, non rappresenta una giusta causa per la risoluzione del contratto

Liquidazione giudiziale: il ticket di licenziamento è obbligatorio, i chiarimenti INPS

Il ticket di licenziamento è obbligatorio nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Si tratta delle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto al termine del periodo di sospensione del rapporto.

Il processo di liquidazione giudiziale, infatti, non è una giusta causa per il licenziamento.

I chiarimenti arrivano dall’INPS tramite la circolare n. 46 del 17 maggio 2023.

Liquidazione giudiziale: il ticket di licenziamento è obbligatorio, i chiarimenti INPS

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore integralmente dallo scorso 15 luglio, prevede specifiche disposizioni per i rapporti di lavoro.

L’INPS con la circolare n. 46, pubblicata il 17 maggio 2023, fornisce chiarimenti e istruzioni per i curatori del fallimento in caso di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di liquidazione giudiziale.

Nello specifico, l’articolo 376 del DL n. 14/2019 stabilisce che il processo di liquidazione giudiziale non rappresenta una giusta causa per il licenziamento e i suoi effetti sui rapporti di lavoro sono disciplinati dall’articolo 189.

Ad ogni modo, il curatore deve intimare il licenziamento nei casi in cui non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo oppure ci siano evidenti ragioni economiche in relazione all’assetto dell’organizzazione del lavoro.

I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa vengono sospesi finché il curatore non comunica ai lavoratori di subentrare. Dopo quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, se il curatore non ha comunicato il subentro, i rapporti di lavoro non ancora cessati si devono considerare risolti.

Durante il periodo di sospensione, il lavoratore ha la possibilità di rassegnare le dimissioni. Le istruzioni per l’accesso al trattamento di disoccupazione, NASpI, in questa ipotesi si rimanda alla circolare INPS n. 21/2023.

La risoluzione di diritto (a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale), che avviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo.

Liquidazione giudiziale: quando è obbligatorio il ticket NASpI

Il ticket di licenziamento è stato introdotto dalla Legge Fornero (n. 92/2012) e consiste in un contributo pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI che il datore di lavoro versa al lavoratore per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come previsto dall’articolo 190 del Codice, la cessazione del rapporto per liquidazione giudiziale costituisce una perdita involontaria dell’occupazione e pertanto i lavoratori hanno diritto al trattamento della NASpI.

Di conseguenza, il ticket di licenziamento è obbligatorio in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del CCII, cioè licenziamento, dimissioni per giusta causa del lavoratore e risoluzione di diritto al termine del periodo di sospensione del rapporto.

“Si ricorda, inoltre, che l’obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di lavoratore a tempo indeterminato apprendista alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi, in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Liquidazione giudiziale: quando va versato il ticket e importo

Come ribadito dallo stesso Istituto anche nella circolare n. 40 del 2020, il ticket NASpI è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato sempre in un’unica soluzione, non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Nei casi di licenziamento oggetto del Codice della crisi d’impresa, l’interruzione ha effetto a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Dato che il curatore non può procedere al pagamento del ticket, è tenuto a presentare la denuncia UNIEMENS. In questo caso il termine per l’adempimento è quello della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o quello in cui è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento oppure per risoluzione di diritto.

Per quanto riguarda l’importo, che deve essere pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, i mesi compresi tra la data di apertura della liquidazione giudiziale e la data di cessazione del rapporto di lavoro non vanno conteggiati nell’anzianità.

Per le istruzioni relative alla compilazione e all’invio dei flussi UNIEMENS e tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 46/2023.

INPS - Circolare n. 46 del 17 maggio 2023
Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative

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