Lavoro in cassa integrazione: serve una doppia comunicazione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I dipendenti in cassa integrazione che intraprendono una nuova attività devono informare immediatamente non solo l’INPS ma anche il datore di lavoro

Lavoro in cassa integrazione: serve una doppia comunicazione

A partire dal 18 dicembre i dipendenti in cassa integrazione che trovano un nuovo lavoro dovranno comunicarlo anche al precedente datore di lavoro.

Servirà, dunque, una doppia comunicazione, oltre a quella da trasmettere all’INPS.

A prevederlo è una delle disposizione introdotte dal nuovo decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lavoro in cassa integrazione: serve una doppia comunicazione

Il DDL Semplificazioni 2025 è legge: dopo la conclusione dell’iter parlamentare, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge n. 182/2025 prevede una serie di novità volte alla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra queste anche le nuove disposizioni in materia di cassa integrazione previste all’articolo 22. Nello specifico si introduce una nuova procedura di comunicazione nel caso in cui il dipendente che si trova in cassa integrazione trovi occupazione.

Ad oggi, infatti, è previsto obbligatoriamente l’invio di una apposita comunicazione all’INPS, in modo da evitare la sanzione della decadenza dalla CIG. Questo perché le due cose (cassa integrazione e nuova attività lavorativa) sono in linea di principio incompatibili tra loro.

A partire dal 18 dicembre, data di entrata in vigore della nuova legge, si aggiunge un ulteriore passaggio. I dipendenti in cassa integrazione che intraprendono un’attività lavorativa, infatti, devono informare immediatamente il proprio datore di lavoro (quello che ha richiesto l’intervento di CIG).

Doppio adempimento quindi per i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione che intraprendono una nuova attività. Prima la comunicazione all’INPS e poi quella al datore di lavoro.

A differenza della prima (quella all’INPS), però, non è prevista la decadenza dalla CIG per il mancato invio.

Quando scatta la decadenza dalla CIG in caso di attività lavorativa

Come detto, CIG e nuovo lavoro in linea di principio non sono compatibili, in quanto vige il divieto di cumulo. Come previsto dalla normativa, infatti, i lavoratori e le lavoratrici che, durante il periodo di cassa integrazione, svolgono un’attività lavorativa, che sia di lavoro autonomo o dipendente, non hanno diritto a ricevere il trattamento di CIG per le giornate di lavoro effettuate.

Questo almeno a partire dal 12 gennaio 2025, secondo quanto previsto dal Collegato lavoro (legge n. 203/2024). Se prima in caso di lavoro di durata superiore a 6 mesi si perdeva il diritto alla prestazione, adesso non è più così. Il diritto viene mantenuto e si ha solo una riduzione. La prestazione infatti viene sospesa solo per i periodi lavorati.

Tale divieto di cumulo trova applicazione anche alle altre eventuali attività lavorative iniziate prima del collocamento in cassa integrazione.

Come detto, è rimasto comunque invariato l’obbligo di invio della comunicazione all’INPS, al quale si va ora ad aggiungere il nuovo adempimento.

Quando si decade, quindi, dalla CIG?

Come anticipato, la decadenza scatta nel caso in cui il dipendente non rispetta l’obbligo di comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa.

In questo caso, non si parla delle singole giornate lavorate ma si decade dall’intero periodo di CIG.

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