Assegno unico: a chi spetta la nuova maggiorazione dell’importo, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il decreto lavoro ha previsto una nuova maggiorazione dell'importo dell'assegno unico. Spetta dal 1° giugno 2023 alle famiglie con un solo genitore vedovo e lavoratore. Dall'INPS tutte le istruzioni a riguardo

Assegno unico: a chi spetta la nuova maggiorazione dell'importo, le istruzioni INPS

Arrivano dall’INPS le istruzioni e i chiarimenti in merito alla nuova maggiorazione dell’importo dell’assegno unico, prevista dal decreto lavoro.

La somma aggiuntiva spetta dal 1° giugno 2023 a tutti i nuclei familiari vedovili, cioè in cui è presente un solo genitore e vedovo e lavoratore.

Si tratta della maggiorazione prevista inizialmente solo per i nuclei in cui entrambi i genitori risultano occupati e che ha un valore di 30 euro.

Assegno unico: a chi spetta la nuova maggiorazione dell’importo, le istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n. 76, pubblicata sul sito istituzionale il 10 agosto 2023, torna sul tema dell’assegno unico, la prestazione economica per i figli a carico.

Nello specifico, l’Istituto fornisce tutti i chiarimenti e le istruzioni in relazione alla nuova maggiorazione dell’importo, che viene riconosciuta dal 1° giugno a tutti i nuclei familiari composti da un solo genitore vedovo e lavoratore, per un periodo massimo di 5 anni dall’evento del decesso e nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

Questa spetta in misura piena, 30 euro, per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro per poi ridursi gradualmente per livelli di ISEE superiori, fino a 40.000 euro.

Ad estendere l’aumento ai nuovi beneficiari è stato l’articolo 22 del decreto lavoro, il n. 48/2023. La maggiorazione, infatti, non è una novità, in quanto prevista all’articolo 4, comma 8 del Dlgs n. 230/2021, cioè il provvedimento che disciplina l’assegno unico, e riconosciuta in favore dei nuclei familiari nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

La normativa originale, infatti, non prevede il riconoscimento della maggiorazione al genitore vedovo, anche se lavoratore.

“Sin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 230/2021, stante la ratio della maggiorazione prevista dalla legge, se, da un lato, si è dovuto tenere conto del dato letterale della norma e delle sue finalità, dall’altro, è stata considerata la maggiore vulnerabilità dei nuclei divenuti monoparentali a causa del decesso dell’altro genitore.”

Pertanto, per il primo anno di vigenza dell’AU, l’INPS ha garantito la maggiorazione anche ai nuclei vedovili per i quali l’evento del decesso dell’altro genitore si sia verificato nel corso del 2022. L’agevolazione è stata corrisposta fino a febbraio 2023.

Con l’intervento del decreto lavoro, dunque, tale aumento viene riconosciuto in favore dei nuclei vedovili a partire dal 1° giugno 2023. La somma aggiuntiva, però, spetta solamente per le rate maturate da questa mensilità, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere eventuali arretrati, e fino alla scadenza dei 5 anni dall’evento.

Assegno unico: le istruzioni INPS per la nuova maggiorazione che spetta ai genitori vedovi

A chi spetta la maggiorazione dell’importo? Come specificato dall’INPS nel testo della circolare, i genitori vedovi che presentano la domanda per l’assegno unico possono riceverla se in possesso di specifici requisiti:

  • l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato all’interno del quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda;
  • il genitore deceduto al momento del decesso risultava lavoratore o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);
  • il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AU.

Secondo le nuove disposizioni, dunque, è necessario tenere conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Per aiutare a comprendere meglio il periodo di spettanza dell’assegno con maggiorazione, l’INPS ha fornito alcuni esempi.

Assegno unico: integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori dopo il 1° giugno 2023

Come sottolineato nella circolare dall’INPS, nel sistema gestionale sono state introdotte alcune funzionalità per gestire i casi di decesso di uno dei due genitori. In questo modo si riducono adempimenti e oneri a carico del genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, si assicura la continuità dei pagamenti della prestazione.

L’INPS, infatti, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di assegno unico farà subentrare in automatico il genitore superstite e se ve ne sono le condizioni provvederà al riconoscimento della maggiorazione.

Nel caso di decesso di entrambi i genitori, o di decesso dell’unico genitore, è previsto il subentro nella domanda da parte dei seguenti soggetti:

  • affidatario del figlio;
  • tutore del figlio;
  • figlio maggiorenne per se stesso.

Questi avranno la possibilità di procedere al subentro nella domanda già presentata, attraverso la quale potranno sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 76/2023.

INPS - Circolare n. 76 del 10 agosto 2023
Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili.

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